Fonte www.disabili.com - Accade spesso che termini impiegati quasi esclusivamente dagli addetti ai lavori, subiscano un’improvvisa diffusione diventando di uso comune. Uno dei casi più recenti è certamente quello dell’espressione “amministratore di sostegno”: parola diventata popolare principalmente grazie all’intenso dibattito politico- sociologico sul “dopo di noi”, essa indica un istituto giuridico di grande rilievo.
La domanda che ci porta a trattare questo argomento è la seguente: quanti conoscono realmente questa figura così importante e i suoi tratti caratteristici? Immaginando quindi che la risposta più corrispondente a realtà sia: pochi, si è deciso di intraprendere una breve ma accurata analisi.
Partiamo dalle basi. L’amministrazione di sostegno, al pari di altre misure più risalenti nel tempo quali l’interdizione e l’inabilitazione, incide sulla capacità di agire del beneficiario, ma in modo certamente più misurato. Cosa si intende per capacità di agire? Essa è definibile come l'idoneità del soggetto di porre in essere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica.
Si acquista con la maggiore età, e cioè al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere. (Detta capacità non deve essere confusa con la capacità giuridica che si acquista al momento della nascita ed è essenzialmente l'attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche).
Chi può beneficiare della figura dell’ amministratore di sostegno? Su questo punto viene in nostro aiuto l’ art.404 del Codice Civile che sancisce, tra l’altro, quanto segue:
Può essere assistita da un amministratore di sostegno, la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Rientrano quindi nella delineata categoria:
- persone anziane e/o con disabilità
- persone che abusino di sostanze alcoliche e / o stupefacenti
- pazienti oncologici in fase terminale o in stato di coma a condizione che la loro situazione non sia così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi e da richiedere il ricorso all’interdizione (che riguarda quelle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi) per assicurare loro una maggiore protezione.
Condizione necessaria è che queste persone siano in grado di manifestare i propri bisogni, le proprie aspettative ed aspirazioni tanto da far si che sia il Giudice quanto l’Amministratore non possano prescindere da esse.
Come si richiede l’Amministratore di Sostegno? Il ricorso è da depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente (il criterio è quello della residenza o domicilio del potenziale beneficiario), e dovrà contenere:
- le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario e ogni altra indicazione utile a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario. (art 407c.c)
Chi può ricorrere al Giudice Tutelare per la nomina dell’Amministratore?
- il potenziale beneficiario che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il primo grado (padre, figlio), entro il secondo grado (fratelli, nonni, nipoti), entro il terzo grado (bisnonno, pronipoti, zii) fino al quarto grado (primi cugini, zii, pronipoti) in linea retta e collaterale;
- gli affini (cioè i parenti del coniuge) entro il secondo grado - il tutore; - il curatore;
- il pubblico ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari;
- i responsabili dei servizi sociali
Quali sono i compiti dell’Amministratore di sostegno?
L’amministratore può sostituire o affiancare il beneficiario; i compiti, il campo d’azione e le linee guida che devono informare l’attività dell’AdS sono sancite nel decreto di nomina dello stesso. Solo per portare qualche esempio, oltre alla cura di aspetti patrimoniali, all’AdS può spettare il potere-dovere di: proporre la residenza o il domicilio del beneficiario; elaborare per il beneficiario un progetto di vita; esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici, etc. Per tutti gli atti non ricompresi nel decreto, il tutelato mantiene la piena capacità ad agire.
La figura che abbiamo sin qui descritto è assai innovativa poiché non tende ad escludere dalla società soggetti che si trovino in una posizione di marginalità o debolezza, ma tende plasmandosi su ogni situazione peculiare, a ridare loro forza, incisività e gli strumenti per esprimere il proprio essere.
Le procedure sono abbastanza snelle e i costi contenuti in quanto, di norma, per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un legale. Le misure di protezione spesso sono state viste come un pesante marchio incancellabile. Il legislatore, attraverso l’introduzione nel 2004 dell’AdS e con altre riforme - che si analizzeranno successivamente - cerca di superare questa visione e rispondere alle esigenze di una società progredita e dinamica come la nostra.
2 febbraio 2016