Il Sole 24 ore ci offre un interessante e dettagliato documento di
approfondimento della Finanziaria dove "in 2 articoli e 243 commi, c'è, infatti,
davvero di tutto di più". Ne abbiamo estrapolato le voci che ci interessano più
da vicino e che riportiamo di seguito.
Per chiunque volesse leggere
l'analisi completa, può visitare il sito del Sole 24 ore cliccando
qui.
Blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione
(articolo 2 commi da 196 a 200)
Novità in materia di blocco delle
assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni. Possibilità, per il
triennio 2010-2012, che i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del
fuoco possano procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale
cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non
superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Autorizzata la spesa di 115
milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni per l'anno 2011 e di 600 milioni a
decorrere dall'anno 2012. Oneri a valere sul Fondo per esigenze urgenti e
indifferibili del ministero dell'Economia nonché, per una quota, a decorrere
dall'anno 2012 (529 milioni), a valere sulla tabella A relativa al ministero
dell'Interno.
Enti locali, riduzione del contributo (articolo 2, commi da
173 a 178)
Riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali
per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7
milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La
riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i
quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata
con decreto del ministro dell'Interno. In relazione alla riduzione del
contributo ordinario agli enti locali, è disposta una riduzione del 20% del
numero dei consiglieri comunali. Viene determinato il numero massimo degli
assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente a un quarto
dei consiglieri comunali e a un quinto degli assessori provinciali. A differenza
dell'emendamento 2.1375 che era formulato in termini facoltativi, ora si obbliga
i comuni a sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni
di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali).
Nell'ambito di questa disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di
delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3mila abitanti,
dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in
alternativa alla nomina di assessori. Prevista la cessazione del finanziamento
statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul
federalismo fiscale, il 30% delle risorse in precedenza destinate alle comunità
montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si
trovi al di sopra dei 600 metri sopra livello del mare). Le riduzioni di spesa
confluiscono nel fondo, istituito dall'articolo 7-quinquies del Dl. 5/2009, per
interventi urgenti e indifferibili del ministero dell'Economia.
Frodi per invalidità civile (articolo 2, comma 149)
Ulteriore programma di accertamento, da parte dell'Inps delle frodi per
invalidità civile: previste 100mila verifiche in più.
Meno tasse a famiglie e pensionati a basso reddito (articolo
1, comma 4)
Si chiarisce espressamente che le maggiori disponibilità di
finanza pubblica che si dovessero realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni
contenute nel Dpef 2010-2013, sono destinate, al fine di fronteggiare la
diminuzione domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei
confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Si tratta, va detto, di una
sorta di "clausola di salvaguardia", presente, da anni, nella manovra di
bilancio, che, finora, però, non ha mai alleggerito le imposte.
Patto per la salute (articolo 2, commi da 56 a 94)
Norme attuative del Patto per la salute per il triennio 2010-2012, in
funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica. Incremento di 584 milioni per il 2010 e 419
milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla
legislazione previgente, mentre per l'anno 2012, per il quale non esisteva una
precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento del 2,8%
rispetto al livello di finanziamento individuato per il 2011. Lo Stato si
impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l'intero
importo delle risorse aggiuntive previste nell'Intesa Stato-regioni.
Rideterminata l'annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il
finanziamento della spesa sanitaria corrente. Alle regioni sono infatti
accreditate mensilmente le somme provenienti dal gettito dei tributi che
concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. La quota perequativa
finanziata dall'Iva è invece corrisposta in via definitiva soltanto dopo la
determinazione del Cipe e previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla
Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa
sanitaria corrente è sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a
ciascuna regione in proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme
ad esse spettanti. La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come
parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal
comma precedente (57) in attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo
Patto per la salute. La percentuale ordinaria delle anticipazioni è confermata
al 97% delle somme spettanti ed è determinata al 98% per le regioni virtuose
(adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa
previste dalla normativa vigente). Per queste ultime è lasciata facoltà al
ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale «compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica». Confermate le disposizioni che, nelle more
dell'intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono l'anticipazione al valore
della quota spettante a ciascuna regione in base all'assegnazione del secondo
anno antecedente quello di riferimento e le disposizioni che autorizzano il
tesoro alle compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria fra regioni e alla
mobilità sanitaria internazionale. Aumenta di un miliardo, da 23 a 24 miliardi,
l'importo per il programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia (articolo 20 della legge 67/1988), fermo restando che
la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata all'effettiva
disponibilità delle somme in bilancio. Le risorse per investimenti nel settore
sanitario possono essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure
contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie. In relazione alla
spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale viene ridefinita la
disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Ssn,
disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che
la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta
dell'1,4% rispetto a quella del 2004. L'aggregato di spesa è definito in modo
ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo
alcune voci specificamente definite. Previsti alcuni adempimenti per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte
degli enti del Ssn, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i
processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento della
rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: la verifica del raggiungimento, per
gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti è affidata al Tavolo di
verifica degli adempimenti previsto dall'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Per il triennio
2010-2012, per l'applicazione delle misure sancite in tema di concorsi e
assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 78/2009, i vincoli
finanziari previsti per le amministrazioni interessate, si devono riferire, per
gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della
spesa introdotte con i commi 61, 62 e 63. I commi da 65 a 81 recano la
disciplina per le regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario.
In particolare sono previsto automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali,
in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Viene definito il
livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario
e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari –-o superiore - al 5%, ancorché
coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di
farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi
sanitari, di durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure
per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle
regioni. In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal
Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di
mancata presentazione o riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei
ministri nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per la
predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua attuazione.
La nomina del Commissario ad acta comporta l'automatica adozione di misure
restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei
trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori
generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della
verifica dell'attuazione del piano avviene con periodicità trimestrale ed
annuale. La Regione ha l'obbligo di rimuovere eventuali provvedimenti, anche
normativi, che risultino di ostacolo all'attuazione del Piano. L'approvazione
del Piano e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento
dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal
piano stesso. I commi da 73 a 75 disciplinano i casi di inadempienza regionale
rispetto all'attuazione del Piano, o del presidente della regione quale
commissario ad acta per la predisposizione o attuazione del Piano, prevedendo da
parte dello Stato l'adozione di tutti gli atti necessari nell'esercizio del
potere sostitutivo, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad
acta con esperienza nella gestione sanitaria. In caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi del Piano, riscontrato in sede di verifica annuale, con
conseguente formazione di un disavanzo sanitario, vengono altresì previste
misure specifiche tra le quali l'incremento automatico delle aliquote fiscali
regionali (comma 76). La nuova disciplina viene estesa anche alle regioni che al
momento dell'approvazione della legge abbiano già avviato le procedure relative
al Piano di rientro. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per le
regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate. Sospensione per
12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle
regioni sottoposte ai Piani di rientro. Alle regioni interessate dai Piani è
consentito utilizzare le risorse Fas a copertura dei debiti pregressi. Alle
regioni sottoposte ai Piani per l'esercizio finanziario 2009 è consentita
l'applicazione degli automatismi fiscali. I commi da 82 a 87 recano la
disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti
diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario. Prevista la
predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e
lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. La sottoscrizione e attuazione
dell'Accordo costituiscono condizione per l'accesso al maggior finanziamento da
parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche dell'attuazione del
Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che avrebbero dovuto
sottoscrivere l'Accordo entro il 31 dicembre 2009. Prevista un'anticipazione di
liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con
Piani di rientro per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso
dell'anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non
superiore a trenta anni. Con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo
dei farmaci equivalenti - dirette, in particolare, a recuperare a favore del
Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci
equivalenti avvenuti nel corso del 2008 - di cui all'articolo 13 del decreto
legge 39/2009, viene chiarito che il riferimento operato ai farmaci non coperti
da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo". Proroga di un
anno del termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere
la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private. Proroga
al 31 dicembre 2011 del termine per rilascio della carta nazionale dei servizi e
delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta
d'identità elettronica. Incrementato di 400 milioni per l'anno 2010 il fondo per
le non autosufficienze. A decorrere dall'anno 2010, le risorse per i diritti
soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate
in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione
del ministero del lavoro, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali,
riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali, a seguito del trasferimento delle relative risorse ai
pertinenti capitoli.
Più soldi per pensioni sociali e di invalidità (articolo 2,
commi da 1 a 3)
Rimborso a Poste italiane per le riduzioni tariffarie
all'editoria (articolo 2, comma 53-ter).
Consente, in relazione al mancato
pagamento dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali con le quali
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri effettua il rimborso a Poste italiane Spa delle somme
corrispondenti alle riduzioni tariffarie praticate da Poste Italiane Spa agli
editori per la spedizione dei prodotti editoriali. Conseguentemente le somme
versate all'entrata del bilancio e riassegnabili nell'anno 2009, non ancora
riassegnate alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono acquisite
per l'importo di 45 milioni di euro. L'entrata in vigore della norma è fissata
alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge Finanziaria.
Rimborso ai comuni delle minori entrate Ici (articolo 2,
commi 117 e 118)
Intervento in tema di rimborso ai comuni delle minori
entrate derivanti dall'Ici a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 dal
decreto legge 93/2008. Prevista l'integrazione dello stanziamento
originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del Dl 93/2008 ai fini del
rimborso ai comuni delle minori entrate Ici, di ulteriori 156 milioni di euro
per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009. Soppressa la
disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie
locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del rimborso
ai comuni da parte del ministro dell'Interno, con proprio decreto.
Ripartizione risorse scudo fiscale (articolo 2, comma 240 +
elenco 1)
Vengono incrementate di 50 milioni di euro (da 50 a 100
milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - finalizzato a enti
per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza. Arrivano, poi, 181
milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per garantire
l'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo
dell'aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la
funzionalità del sistema giustizia. Le altre misure finanziate sempre dallo
scudo fiscale sono: 130 milioni per gli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali, 400 milioni per il 5 per
mille, 103 milioni per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo, 100
milioni per il fondo di solidarietà degli agricoltori, 400 milioni
all'Università, 130 milioni per il sostegno alle scuole non statali, 400 milioni
all'autotrasporto, 370 milioni per la stabilizzazione degli Lsu di Napoli,
Palermo e occupati presso gli istituti scolastici.
Risparmi da reinvestire nel pubblico impiego (articolo 2,
commi 15 e 16)
Sarà istituito un fondo ad hoc, presso Via XX Settembre,
nel quale confluiranno gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di
riorganizzazione e razionalizzazione delle spese per il personale, accertati in
sede di verifica sui dati di consuntivo al primo semestre 2010. Tale risorse, su
proposta della Funzione Pubblica, saranno destinate a sviluppare produttività e
merito nella pubblica amministrazione. A eccezione del comparto scuola, per a
cui si continua ad applicare la specifica disciplina di settore, introdotta con
la manovra estiva 2008, che, come noto, attraverso una complessa opera di
riorganizzazione didattica e amministrativa, prevede per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2010,
a 2,538 miliardi di euro per l'anno 2011 e a 3,188 miliardi di euro a decorrere
dall'anno 2012. Una quota parte delle economie di spesa è destinata, e per
l'esattezza nella misura del 30%, a incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale della carriera del personale della scuola, a decorrere dall'anno
2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.
Spese di giustizia (articolo 2, commi da 202 a 208 e comma
211)
Intervento sulla disciplina delle spese di giustizia previste dal
testo unico (Dpr 115/2002). Viene limitato l'ambito di operatività delle
esenzioni dal contributo unificato si interviene sulla disciplina del medesimo
contributo. Viene eliminata l'esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di
valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo
fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il
processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di
opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di
cui alla legge 689/1981 (articolo 23); per i giudizi di lavoro davanti alla
Corte di Cassazione. La disposizione prevede inoltre l'applicazione dei criteri
ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i
processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di
impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è
pari a euro 103,30). Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria, il ministero della Giustizia deve provvedere alla stipula di
una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da
spese di giustizia previste dal testo unico 115/2002, risultanti da
provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre
2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata
l'espiazione della pena prima della medesima data. Viene fatta salva
l'applicazione delle disposizioni del Dpr 115 /2002 che riguardano la natura del
credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità. Le risorse
derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia (previste dal comma
205) sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al ministero
della Giustizia per finanziare: un piano straordinario per lo smaltimento dei
processi civili; il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione
giudiziaria. Sempre sull'onda del risparmio arrivano modalità semplificate di
pubblicazione delle sentenze di condanna. La pubblicazione è attualmente a
carico del condannato, dunque il risparmio sembra riferirsi alle ipotesi
residuali nelle quali, stante l'insolvibilità del condannato, la pubblicazione
avviene a spese dello Stato. Modificato l'articolo 36 del codice penale: nei
casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la
pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli
estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del ministero della Giustizia.
Modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in
materia di violazione del diritto d'autore e in materia di responsabilità
amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente ad una sanzione
interdittiva. Previsto che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti
di tali disposizioni affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti e
indifferibili del ministero dell'Economia.
15 dicembre 2009
Fonte: Sole 24 ore