A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 Legge n. 102/2009, è in corso di realizzazione un'imponente riforma sulla procedura per l'accertamento dell'invalidità civile/stato di handicap che, quando messa a regime, si spera darà vita ad una procedura più snella e di più facile gestione. Premettendo che ancora molti sono gli aspetti che l'INPS dovrà chiarire circa alcuni passaggi di questa nuova procedura, data l'importanza dell'argomenti per noi associazioni e sempre nell'ottica di "non farci trovare impreparati", illustriamo di seguito i passaggi salienti di questa riforma.
Con Messaggio del 29/10/2009 n. 24477 (che dà seguito
all'attuazione dell'articolo 20 della legge 102/09 e di cui non si dispone
ancora il testo integrale) l'INPS ha stabilito che la procedura per la richiesta
di visita dovrà essere presentata direttamente all'istituto previdenziale,
esclusivamente in via telematica e secondo tali passaggi.
Innanzitutto, per
presentare domanda di accertamento, bisognerà recarsi da un medico
"certificatore" (che potrebbe essere il medico di base o, secondo modalità
ancora sconosciute, altro medico specialista), che dovrà compilare un
certificato medico attestante la patologia da cui è affetta la
persona esclusivamente in formato elettronico (HTML) ed inviarlo
telematicamente all'Inps. L'invio genererà un codice identificativo
del certificato medico inviato che dovrà essere riportato nell' ulteriore
modello elettronico di domanda per l'accertamento, inviato anch'esso per
via telematica. Qualora il diretto interessato non fosse in grado di procedere
da solo all'invio telematico della domanda per essere sottoposto a visita, potrà
recarsi presso un'Associazione di Promozione Sociale, un'Associazione di
categoria (ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS), un patronato o altro soggetto debitamente
abilitato per richiedere che venga inoltrata, in nome e per suo conto, la
predetta istanza telematica.
L'istanza potrà considerarsi
perfezionata solo quando il certificato medico e la domanda per
l'accertamento si incroceranno e da quel momento inizierà la maturazione di
tutti quei benefici che possono essere per legge riconosciuti anteriormente alla
visita d'accertamento (come per esempio le provvidenze economiche, che
seppur riconosciute e liquidate successivamente, iniziano a maturare dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).
La
Commissione che effettuerà la visita di 1° grado sarà quella che
attualmente è presente presso le ASL con la medesima partecipazione dei
rappresentanti di categoria (Anffas dove si valuti una disabilità intellettiva
e/o relazionale), integrata, però, da un medico dell'INPS. Tale
Commissione viene già chiamata in gergo "Commissione Integrata ASL-INPS".
Se
la valutazione della Commissione ASL-INPS dovesse essere adottata
all'unanimità , allora tutti i benefici riconducibili all'accertamento
(di invalidità civile o stato di handicap) inizieranno a decorrere
immediatamente. Se, viceversa, la valutazione della Commissione ASL-INPS dovesse
essere adottata a maggioranza, allora la procedura continuerà secondo le
attuali dinamiche, ossia ponendo il verbale all'attenzione della Commissione di
Verifica Provinciale e non potendo ottenere, sin dopo l'espletamento della
visita di 1° grado, i relativi benefici.
Individuati i requisiti sanitari,
l'eventuale concessione delle provvidenze economiche dovrà essere curata
interamente dall'Inps, a differenza di quanto avviene attualmente. Oggi, infatti
l'Inps effettua solo i pagamenti, ma non accerta la presenza degli ulteriori
requisiti amministrativi (cittadinanza, permesso di soggiorno, reddito, ricovero
a tempo pieno) che, invece, a seconda delle Regioni, viene verificato dai Comuni
ovvero alle Prefetture.
Dal gennaio 2010, invece, l'intero potere
concessorio sarà demandato a tale Istituto Previdenziale, attraverso
apposite convenzioni tra ciascuna Regione e relativa Inps Regionale.
Pertanto, dal momento della presentazione della domanda fino al momento
dell'erogazione delle provvidenze economiche, l'intera regia ricadrà sull'Inps,
assicurando in tale maniera un'uniformità di applicazione per tutto il
territorio nazionale, oltre che una governabilità attraverso un unico sistema
informatico dell'intera procedura.
Infatti, il diretto interessato potrà, in
ogni momento, avere contezza dello stato dell'arte della propria pratica,
semplicemente immettendo, anche attraverso i soggetti intermediari sopra
ricordati, il codice identificativo della stessa. Si assicurerà in tale maniera
sia la tracciabilità della pratica, sia l'individuazione immediata di eventuali
ritardi ovvero criticità nell'espletamento dell'intero iter procedimentale.
Inoltre, degno di nota è anche l'impegno preso dall'Inps nel completare
l'intero iter, così come sopra delineato, in un massimo di 120 giorni dalla
presentazione della domanda (ossia dal perfezionamento ed incrocio
telematico del certificato medico con la domanda di accertamento).
Un'ultima
annotazione in merito al ricorso giudiziale avverso il mancato riconoscimento di
quanto spettante.
Il ricorso, da presentare entro 6 mesi dalla
notifica del verbale di accertamento, dovrà essere notificato esclusivamente
alle sedi Provinciali dell'Inps e non più anche all'Avvocatura Generale dello
Stato.
L'intero meccanismo così come delineato, una volta andato a regime,
dovrebbe essere garanzia di una maggior trasparenza, celerità ed
adeguatezza per il sistema di accertamento dell'invalidità civile e dello
stato di "handicap".
16 dicembre 2009