Fonte www.superabile.it - La circolare Inps n. 137 del 25 luglio 2016 recependo le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 00841, 00842 e 00838 di febbraio 2016 pronunciandosi sul ricorso del governo in opposizione alle sentenze del Tar Lazio) fornisce tra le istruzioni anche la necessità di non indicare più nel DSU i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche qualora attinenti a condizioni di disabilità. Tra queste si contemplano anche le indennità di natura risarcitoria e non solo l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili al 100%.

Si riportano di seguito i chiarimenti più significativi forniti dall’INPS, in particolare le indicazioni utili rispetto a tutti i contributi o prestazioni a sostegno della persona con disabilità, erogati da enti diversi dall’INPS (es. Regione, Comune, Inail etc).

Come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4:

• Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

• Voucher per servizi all’infanzia

• Assegni di cura

• Bonus gas e elettrico

• Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi della persona con disabilità

10 gennaio 2017