Fonte www.personaedanno.it - Interessante la pronuncia n 267 del 2016 che supera – per i diritti fondamentali ed il nucleo indefettibile di diritti delle persone disabilità – il “problema” del pareggio di bilancio chr tanto spesso ha costituito un alibi per giustificare la inazione dello Stato ed il conseguente mancato rispetto dei diritti (minimi) individuati dalla Convenzione di New York.
Ecco qualche stralcio interessante:
“5. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente con disabilità, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.” Giova precisare che: “10.−[...], sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.”
Due punti interessanti: “11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni con disabilità non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. 14.− In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).
Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica dellla persona con disabilità confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).”
Pertanto, la Corte ha dichiarato incostituzionale la legge scrutinata per il seguente inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Qual è allora il nucleo duro indefettibile di diritti?
Consideriamo che: a) l’art. 4 della Convenzione di New York chiarisce che essa reca tutele minime, che non possono essere derogate in peius (cioè apprestando una garanzia minore) dagli Stati Parte. b) il Trattato fornisce un Catalogo dei Diritti Allora, è possibile individuare senza troppe difficoltà i diritti incomprimibili. Penso - almeno - al diritto alla non discriminazione (art. 5); Al diritto all’accessibilità (art. 9) Al diritto di muoversi (art. 20 ), a quello a scegliere cosa fare della propria vita, dove vivere e con chi (art. 19), al diritto di farsi una famiglia (art. 23), a quello di studiare (art. 23).
Perché proprio questi? Perché senza questi diritti non può esserci relazione e, senza relazione, non c’è umanità e la dignità della persona viene negata. Tant’è che questi articoli sono realizzazione immediata dei Principi di cui all’art. 3 del Trattato: la strada è lunga, ma la direzione è tracciata in un solco solido.
31 gennaio 2017