Con la Circolare
2/10 del 22 gennaio u.s., ed in prossimità con la scadenza per l'invio
telematico del prospetto informativo annuale da parte delle aziende, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire maggiori
chiarimenti circa l'esonero da obblighi di assunzione previsti dalla legge
68/99. Tale possibilità è infatti prevista, per legge, per le aziende che
ricorrono alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di
solidarietà, ai licenziamenti collettivi e (come specificato dalla circolare)
alle procedure di mobilità.
Alla luce della crisi finanziaria che ha
investito anche il nostro Paese, però, il dicastero ha inteso raccomandare che
anche per le aziende che facciano ricorso al CIGO (Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria) sia prevista una agevolazione per favorire
l'ottemperanza agli obblighi della citata legge, rimettendo ai "servizi
provinciali competenti, l'opportunità di individuare strumenti compatibili da
consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione". In altre parole, per le
aziende che ricorrono al CIGO, l'obbligo di assunzione permane, così come
permane l'obbligo (per tutti) di inoltrare per via telematica il
prospetto annuale entro il 1 febbraio ) ma si incoraggia
l'intervento dei Distretti Provinciali del Lavoro prima di procedere con le
sanzioni previste.
Quali siano queste "azioni" che dovrebbero nascere da un
raccordo tra il Distretto Provinciale del Lavoro ed il servizio provinciale
competente non è dato sapere e la tempistica poco felice non ne agevola
certo la comprensione (la Circolare è stata pubblicata, lo ricordiamo, il 22
gennaio).
È anche vero che la circolare si conclude osservando che queste
raccomandazioni valgono per il futuro ma, una volta fatto lo sforzo di
predisporla, sarebbe stato meglio renderla anche efficace.
27 gennaio
2010
Per approfondire
leggi
la Circolare del Ministero 2/10
leggi l'articolo in merito alle nuove
procedure Avviamento al
lavoro delle persone con disabilità: primi indirizzi operativi