Fonte www.disabili.com - Il sito www.disabili.com si è occupato molto spesso nel corso degli anni della pratica sempre più diffusa dei ricorsi ai tribunali amministrativi da parte delle famiglie per ottenere ore di sostegno in più.
Le problematiche relative all’inclusione scolastica e l’esercizio dei diritti connessi, però, troppo spesso riguardano anche altri aspetti ed anche in questi casi, sempre più spesso, è solo grazie ad una sentenza che possono essere affermati i diritti degli alunni con disabilità.
È il caso, ad esempio, della vicenda del trasposto scolastico in Abruzzo, di cui ci è occupati recentemente, che ha visto la Corte Costituzionale enunciare un principio fondamentale: i diritti dei cittadini vengono prima dell’obbligo di pareggio di bilancio. Altre recenti decisioni dei tribunali, riguardanti altre carenze nella realizzazione dell’inclusione scolastica, sono intervenute a riaffermare l’esercizio pieno del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
È il caso, ad esempio, dell’ordinanza del tribunale di Livorno secondo cui privare dell'insegnante di sostegno é discriminazione. In una classe di scuola secondaria di secondo grado, frequentata da un’allieva con disabilità, infatti, in luogo del docente per il sostegno erano state assegnate ore in cui diversi docenti curricolari di potenziamento si alternavano, rendendo molto problematica la costruzione di un progetto educativo e didattico compiuto, coerente e funzionale. Alla classe, trattandosi di una situazione di gravità, erano state assegnate 18 ore di sostegno. Queste ore, però, non erano stata assegnate ad un docente per il sostegno ma a diversi docenti curricolari di potenziamento appartenenti all’organico dell’autonomia, figure introdotte dalla cosiddetta Buona scuola. Naturalmente, la loro alternanza rendeva impossibile ogni continuità educativa e didattica, compromettendo fortemente la realizzazione di una programmazione organizzata per la realizzazione del successo formativo della ragazza. Non solo: poiché la tipologia di disabilità dell’allieva comporta difficoltà rilevanti di carattere relazionale, l’alternarsi di molteplici figure educative ha impedito la costruzione di quel rapporto di fiducia che in tali situazioni è reso possibile proprio dalla continuità didattica che si realizza nel tempo. Per tali ragioni, l’ordinanza ha ritenuto che si sia trattato di una forma di discriminazione indiretta per l’alunna, poiché posta in una posizione di svantaggio nell’accesso all’istruzione.
Un’altra sentenza importante, riguardante problematiche molti diverse, è giunta dal tribunale amministrativo di Napoli e riguarda il numero di alunni per classe ed i rischi sismici. In questo caso a rivolgersi al giudice era stato un gruppo di genitori, i quali avevano denunciato la suddivisione di 43 alunni, di cui 5 con disabilità, in due sole classi. Il giudice, con la sentenza 4706/2016, ha ricordato che la soglia di 20 alunni, in presenza di alunni con disabilità, rappresenta una garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione. Ha inoltre stabilito che, poiché la scuola interessata si trova una zona ad alto rischio sismico, in questo caso la soglia massima di alunni per classe debba scendere a 17. Troppo spesso, infatti, le aule sono piccole e le classi numerose e ciò non consente il rispetto delle norme sulla prevenzione dei rischi sismici sui luoghi di lavoro, che prevedono 1,80 mq a disposizione per alunno.
Nella scuola si susseguono a ritmi sempre più serrati riforme, norme e provvedimenti. Prolifera la letteratura, il dibattito. Eppure sempre più spesso sono i diritti fondamentati ad essere messi in discussione dalle prassi. Forse bisognerebbe ripartire da essi.
13 febbraio 2017