Fonte www.superabile.it* - Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 è fruibile dal lavoratore dipendente (coniuge convivente e componenti dell’unione civile o, in subordine genitori anche adottivi, o figli conviventi o fratelli conviventi, o parente o affine entro il terzo grado convivente) per assistere il familiare con disabilità grave.
Il D.Lgs 119/2001 ha modificato il comma 5 bis dell’art. 42 del D.Lgs 151/2001 precisando che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”. Si tratta in sostanza di un chiarimento rispetto a quanto già precedentemente previsto.
Il congedo in questione rientra nella più ampia fattispecie di congedo introdotta con la legge 53/2000 che all’art. 4 comma 2, che prevedeva il congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari. Pertanto, i due anni di congedo straordinario retribuito, richiedibili dal lavoratore che assiste il familiare con disabilità grave, devono intendersi come limite massimo fruibile, al quale devono essere sottratti i periodi di congedo biennale non retribuito, eventualmente già fruiti dall’avente diritto.
Già nella circolare n. 64 del 15 marzo 2001, l’inps si esprimeva chiaramente sulla questione, dove al punto 3, si legge “Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni e cioè un anno e quattro mesi potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi”.
Anche l’INPDAP con la circolare 31 del 12 maggio 2004, precisava che il limite dei due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell’ambito dei due anni di congedo riconosciuto (art. 4 legge 53/2000) a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi goduti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo di congedo. La circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004 così recita “Con l’occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni persona con disabilità e che il periodo in questione rientra nell’ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n.53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art.42 citato”.
In definitiva non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio" del congedo in quanto il limite dei due anni è da considerarsi sia per ogni persona disabile che individuale per ogni richiedente.
Le più recenti circolari INPS 32 del 6 Marzo 2012 e Dipartimento della Funzione Pubblica 1 del 3 Febbraio 2012, ribadiscono quanto espresso in precedenza.
PART-TIME
Nella stessa circolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che, nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista attività lavorativa. Si tenga inoltre presente che nei rapporti di lavoro part-time la prestazione e la retribuzione del lavoratore che fruisce della agevolazione, sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time. Il riproporzionamento, è limitato ai periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa con contratto part time.
COME ERA IN PRECEDENZA
Precedentemente, l’INPDAP con la Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2, prevedeva: "Nell'ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell'impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario"
Importante innovazione, non prevista dal D.L. n. 90/2014 ma introdotta direttamente nel testo della Legge di conversione n. 114/2014, riguarda l’art. 25 - comma 6-bis che prevede, alla scadenza del verbale per revisione la non interruzione di tutti i benefici, delle prestazioni, e delle agevolazioni acquisite. Riportiamo il testo dell’art. 25 - comma 6-bis. “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Nello stesso articolo si chiarisce che la competenza per la convocazione a visita di revisione è di INPS, ma soprattutto che ora INPS è tenuta alla convocazione mentre prima era il Cittadino che doveva presentare domanda per richiedere la visita di accertamento. Dalla pubblicazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, si è atteso a lungo un chiarimento da parte di INPS rispetto alle innovazioni apportate, questo giunge con la circolare 127 dell’ 8/7/2016. Come noto il comma 6 bis art 25 della legge n. 114/2014, proroga gli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza, in modo da consentire la continuazione dei benefici, delle prestazioni e delle agevolazioni lavorative nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione.
Dalla circolare in oggetto si apprende che la non interruzione dei benefici è valevole unicamente per i permessi di cui all’art. 33 – commi 3 e 6 della legge 104/92. Mentre è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione, il lavoratore che, nel periodo compreso tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter di revisione, volesse fruire del:
• Prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, D.Lgs 151 del 26/3/2001;
• Riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, (art. 33 – comma 2 L.104/92);
• Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs 151/2001). Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo. Nella scheda “Benefici per cui è necessario presentare nuova domanda” trattiamo specificamente il tema e pertanto rimandiamo l’utente alla lettura della scheda.
COME ERA IN PRECEDENZA
Precedentemente il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 3 Febbraio 2012, precisava che il congedo non può essere concesso oltre il limite di scadenza del verbale, nel caso di disabilità grave rivedibile, e che nel caso in cui la commissione non confermi la gravità dell’handicap, il dipendente decade dal beneficio, con la conseguenza che l'amministrazione non potrà riconoscere la fruizione del congedo.
Normativa di riferimento
• Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
• Circolare INPS del 15 marzo 2001, n. 64 - “Legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.
• Circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31 - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Direzione Centrale delle Entrate, Ufficio II - "Legge 24.12.2003 n. 350, art. 3, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili."
• Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 - "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."
• Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - d.lgs. 18 luglio 2011, n.119”. • Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 – “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.
• Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
• Circolare INPS 8 luglio 2016, n. 127 – “art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative”.
*Articolo di Giorgia di Cristofaro