Fonte www.nonprofitonline.it - Il lavoratore con disabilità non può essere licenziato per l'aggravarsi della sua situazione, a meno che l'inidoneità non sia rilevata dalla commissione medica competente: lo ha stabilito chiaramente la Corte di Cassazione civile, con Sentenza n.10576 del 28 aprile 2017, accogliendo il ricorso di un lavoratore palermitano con disabilità, che era stato licenziato dalla Fondazione Auxilium, a seguito di un accertamento del medico competente, che lo aveva definito non più idoneo alle sue mansioni di addetto ai servizi generali.
Il lavoratore aveva quindi fatto ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento, ma nei primi due gradi i giudici avevano respinto la sua richiesta, ritenendo “irrilevante” che la formulazione del giudizio di inidoneità fosse stata effettuata da un medico competente anziché dalla Commissione.
La Cassazione ha ora rinviato la causa al giudice di secondo grado, ricordando che “il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione di lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata” verifichi “la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria”. La Corte rammenta quindi che la risoluzione del rapporto di lavoro della persona con disabilità, in base alla legge 104/92, può essere disposta solo “previo accertamento, da parte della Commissione, della definitiva impossibilità di reinserimento del disabile”.
Accertamento che non spetta al datore di lavoro, né il medico competente. Precisa la Commissione che la stessa legge 68/99 prevede, all'articolo 10, la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute: nel comma 3 si legge infatti che “nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute”.
Ed è proprio questo che ha fatto, nel caso in questione, il lavoratore palermitano, chiedendo un accertamento medico.
Può accadere anche che sia il datore di lavoro a richiedere “che vengano accertate le condizioni di salute del disabile, per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda”.
La normativa prevede però con chiarezza che tali accertamenti siano effettuati “dalla commissione di cui alla legge 104/92” e che il rapporto di lavoro possa essere risolto “nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda”.
Ci sono insomma dei paletti normativi ben precisi nella disciplina del licenziamento del lavoratore con disabilità, in virtù di quella “speciale protezione accordata al disabile dalla disciplina interna e sovranazionale – si legge nella sentenza – finalizzata a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro, allorquando l'inidoneità alla mansione del lavoratore ponga la questione dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, affidando ad un soggetto qualificato con caratteri di terzietà un peculiare giudizio tecnico”.
La Corte giudica quindi che “commette errore in iudicando la Corte territoriale, allorquando espressamente stima 'irrilevante' la questione che il giudizio di inidoneità che ha determinato il licenziamento non sia stato espresso dalla competenza commissione medica integrata”.
Per quanto disposto nell'articolo 10 della legge 68/99, infatti, “spettava alla commissione medica integrata accertare le condizioni di salute del disabile assunto obbligatoriamente, per verificare se, a causa delle minorazioni o del loro aggravamento, potesse continuare ad essere utilizzato presso l'azienda”. In conclusione, considerato il quadro normativo che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Palermo, che “dorvà attenersi” al principio di diritto chiaramente espresso nella normativa vigente: quello che prevede che l'eventuale licenziamento per inidoneità del lavoratore disabile deve essere accertato e disposto solo dalla commissione medica integrata.
16 maggio 2017