Fonte www.disabili.com - Come sottolineato spesso, il decreto n. 66/17, è dedicato esplicitamente all’inclusione scolastica; tuttavia, altre importanti implicazioni sono contenute nel decreto n. 59, riguardante la formazione dei docenti per il sostegno didattico e nel decreto n. 62/17, concernente la valutazione nel primo ciclo ed esami di stato.

Sulla tematica nei mesi scorsi si era acceso un vivace dibattito in quanto, nel testo presentato in bozza, era previsto il conseguimento del diploma di primo grado solo in caso del superamento di prove d’esame di tipo equipollente, ricalcando in qualche modo quanto previsto per gli esami finali delle scuole di secondo grado.

Dopo diverse segnalazioni, il Miur si era impegnato a rivedere il testo del decreto per garantire il conseguimento del titolo a tutti gli alunni con disabilità, anche in caso di prove non equipollenti, così come previsto già nelle norme precedenti.

Quali sono dunque le disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62?

PRIMO CICLO - Alla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento nel primo ciclo è dedicato l’art. 11 del decreto. In esso si indica che la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L. 104. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo dello sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate con il supporto di misure compensative o dispensative o con adattamenti della prova, oppure possono essere esonerati; sostengono le prove di esame finale con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché con ausili tecnici utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l’attuazione del PEI. Per lo svolgimento dell’esame, la sottocommissione, sulla base del PEI, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo utile per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la valutazione degli apprendimenti dev’essere coerente con quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP); è prevista l’applicazione di misure dispensative e di strumenti compensativi. Per l’esame di Stato conclusivo la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari e l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici.

Se è prevista la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, gli alunni, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Ciò rappresenta una novità, in quanto non previsto in precedenza. Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate e possono disporre di strumenti compensativi.

SECONDO CICLO – Alla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento nel secondo ciclo è dedicato l’art. 20 del decreto. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente. La commissione d'esame predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.

Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico. Può essere assegnato un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove. In caso di prove non equipollenti a quelle ordinarie o nei casi in cui gli alunni non partecipino agli esami o non sostengano una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi al corso di studi seguito.

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate con eventuali misure compensative o dispensative, oppure con specifici adattamenti della prova.

Gli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, tenendo conto di quanto previsto nel PDP. La commissione d'esame tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi e strumenti compensativi.

Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati a prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, gli studenti, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere; in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate con il supporto di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Il testo del decreto conferma dunque le prassi contenute nelle norme previgenti e introduce alcune novità.

Rileviamo alcune incertezze, come ad esempio l’uso del termine differenziato talvolta inteso come sinonimo di personalizzato. Non si fa menzione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, individuati dalle scuole o con una diagnosi, sui cui invece, in base alle disposizioni degli ultimi anni, si sono aperte possibilità di personalizzazione. La mancanza di un riferimento formale, nel decreto, a tali situazioni, pare indicare una minore attenzione ad esse, per riaffermare la logica dell’inclusione come procedura legata a certificazione medica.

6 giugno 2017