Approfondiamo le principali novità introdotte dal collegato
al lavoro approvato dal Senato il 3 marzo scorso per chi assiste persone con
disabilità
Segnaliamo che il Disegno di Legge è stato rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica. Fino dunque alla nuova approvazione e alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelle modifiche - delle quali resta da capire la reale portata - non sono vigenti. Per maggiori informazioni: leggi l'articolo sul sito Superando.
Il 3 marzo scorso è stato approvato dal Senato
(ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) il Disegno di Legge
1167-B contenente "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"
(cosiddetto Collegato al Lavoro ).
Lo stesso contiene una serie di
disposizioni in materia lavorativa, tra cui riteniamo importante segnalare, sin
da subito, quelle contenute all'interno dell'art. 24 e relative ai permessi
lavorativi spettanti a coloro che assistono persone in situazione di handicap
grave ai sensi della L. 104/92 (introducendo modifiche all'art. 33 della L.
104 stessa, all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al dlgs
n. 151/2001 ed all'art. 20 della L. 53/2000).
E' bene premettere che, non essendo ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo ed i riferimenti sotto riportati non sono ancora quelli in vigore.
Vediamo, in breve, quali sono le modifiche introdotte rispetto:
L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" – art. 33
1) il comma 3 che recitava "Successivamente al compimento
del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche
in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno"
viene sostituito dal
seguente "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con
handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado , ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in
situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente»
In pratica: se prima i beneficiari potevano essere i parenti e affini entro il terzo grado (quali, ad es., gli zii), adesso tale eventualità è condizionata al fatto che i genitori o il coniuge della persona con disabilità siano ultrasessantacinquenni, affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti . In caso contrario il beneficio si estende solo fino ai parenti ed affini entro il secondo grado (ad es. nonni e fratelli). In ogni caso, viene meno il requisito della convivenza (che in realtà era già stato sostituito con quello della assistenza esclusiva e continuativa, anche questo eliminato con le modifiche al dlgs151/2001 ed alla l. 53/2000).
2) il comma 5 che recitava che "Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"
viene
così modificato "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"
In pratica: anche in questo caso vengono applicate le modifiche rispetto alla platea dei possibili beneficiari e viene indicata, quale sede di riferimento per l'opposizione al trasferimento e la scelta della sede di lavoro più vicino, non più il domicilio del lavoratore stesso, ma quello della persona da assistere .
3) viene aggiunto il seguente comma " 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
In pratica: viene introdotta una specifica disposizione per la realizzazione di controlli circa la sussistenza delle condizioni per fruire dei sopraelencati benefici.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Articolo 42
1) il comma 2 che recava "successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese"
viene sostituito dal seguente: "Successivamente al compimento del
terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto
a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera
continuativa nell'ambito del mese"
In pratica: viene confermato (anche nella Legge e non più soltanto nella prassi) il diritto ad usufruire dei permessi mensili per i bambini di età superiore ai 3 anni sia della madre che del padre alternativamente nello stesso mese (essendo prima riservato ad un solo dei due) e la specifica rispetto al fatto che lo stesso beneficio spetti anche ai genitori adottivi.
2) il comma 3 che recitava "successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva" è abrogato .
In pratica: come sopra accennato, viene eliminato il requisito della sussistenza di convivenza o assistenza continuativa ed esclusiva .
Legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" - articolo 20
1) dal comma 1,che recitava che "le disposizioni dell'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della
presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine
entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente" vengono
eliminate le parole da: «nonché» fino a: «non convivente».
In pratica: anche qui viene eliminato il requisito della convivenza o dell'esclusività e continuità dell'assistenza .
Lo stesso articolo, inoltre, prevede la realizzazione di una banca dati informatica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cui le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente ad inviare i dati dei propri dipendenti, relativamente alla fruizione dei permessi.
E' importante specificare anche che l'articolo 23 del collegato contiene una delega al Governo al fine di attivare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati per la semplificazione ed aggiornamento del linguaggio normativo, l'indicazione esplicita delle norme abrogate, il riordino delle tipologie di permessi, la ridefinizione di presupposti e requisiti e la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e la semplificazione della documentazione da presentare.
Ci sembra utile fare un accenno, inoltre, a quanto indicato anche nell'art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) che introduce tutti una serie di soggetti cui le pubbliche amministrazioni devono garantire pari opportunità e non discriminazione , tra cui le persone con disabilità,superando la precedente formulazione che prendeva in considerazione solo la parità di sesso. Tale articolo istituisce anche un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" .
Segnaliamo infine che l'art. 47 del collegato aumenta lo stanziamento previsto per l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie .
Riportiamo di seguito il testo integrale degli articoli citati nel presente approfondimento, rimandando per la lettura integrale del collegato, al seguente link: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=16&id=459749
(16 marzo 2010 - ultimo aggiornamento al 8 Aprile 2010)
Art. 21.
(Misure atte a garantire pari opportunità,
benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni
pubbliche)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica»;
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso
al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al
benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
c) all'articolo 57,
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni
costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di
garanzia è designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di
garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il
consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei
princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i
lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto
dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata
costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei
dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi»;
d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni
positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all'articolo 57, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo
le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le
direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle
discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica».
Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque
denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento
formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto
conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni
giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti
oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e
semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire
l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e)
razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare
riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da
patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque
procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3.
L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente
articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non
sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine
entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in
situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole
da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il
lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono
sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei
presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore
di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il
datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle
condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 42
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del
bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi,
che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono
soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati
i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri
e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore
con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per
assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a
parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per
assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di
quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica
e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c)
il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di
parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei
permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore
padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di
tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di
permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per
ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto
dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui
confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono
fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di
ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al
trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui
conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai
fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore
a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche
esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni
rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in
forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni
interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati
e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai
commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima
fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi
gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio
1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n.
382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti
sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente
all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati
e invalidi civili.
Art. 47.
(Disposizione finalizzata ad assicurare
l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre
2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno
2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno
2010 .