Fonte www.disabili.com - In questi giorni si stanno concludendo le attività didattiche in tutte le scuole italiane, ma le vacanze estive sono ancora lontane per gli alunni che dovranno affrontare gli esami conclusivi di primo e secondo ciclo.
Quali sono le disposizioni in merito all’esame di Stato per gli alunni con disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed altri Bisogni Educativi Speciali?
Esame di Stato del primo ciclo
ALUNNI CON DISABILITÀ – La nota ministeriale n. 4757/17 evidenzia che lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione continua a essere disciplinato, per l’anno scolastico in corso, dalla CM n. 48/12. In essa si prevede che per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
ALUNNI CON DSA – I candidati con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, possono sostenere prove differenziate, finalizzate al solo rilascio dell’attestazione di cui al DPR n. 323/98.
Per i candidati con diagnosi di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, è prevista una prova orale sostitutiva. Ulteriori indicazioni sulla modalità di svolgimento delle prove per candidati con DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali vengono fornite nella nota n. 3587/14
Esame di Stato del secondo ciclo
CANDIDATI CON DISABILITÀ – Le disposizioni circa l’esame conclusivo del secondo ciclo vengono fornite per quest’anno nell’OM n. 257/17. In essa si prevede che per i candidati con disabilità la commissione d’esame predisponga prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati. Tali prove, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
Per la predisposizione delle prove e nel corso del loro svolgimento, la commissione può avvalersi di personale esperto, eventualmente dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove e del colloquio non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito, salvo casi eccezionali.
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui al DPR n. 323/98.
CANDIDATI CON DSA E ALTRI BES – Per I candidati con DSA la Commissione deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive e, sulla base del Piano Didattico Personalizzato, predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove i candidati possono utilizzare strumenti compensativi, apparecchiature e strumenti informatici e possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi registrati in formato mp3.
La Commissione può individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove e provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà prevedere una prova orale sostitutiva. Gli studenti che sostengono l’esame a tali condizioni conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
I candidati che, invece, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui al DPR n. 323/98.
Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.
La Commissione tiene in debita considerazione le specifiche situazioni e quanto indicato nel Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi.
13 giugno 2017