Fonte www.nonprofitonline.it - Il Consiglio di Stato ha dato il via libera con osservazioni allo schema di decreto legislativo sul "Codice del terzo settore", in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 106 del 2016.

Il parere è stato reso ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), l. n. 59 del 1997, vista la natura di ‘Codice' di settore del testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato.

La Commissione speciale ha apprezzato le finalità di fondo del testo, che mira a conferire al fenomeno del non profit una disciplina autonoma e moderna, superando le limitazioni che caratterizzano la disciplina del Libro I del codice civile e assicurando una più ampia attuazione della Carta costituzionale, che riconosce rilievo fondante alle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo (art. 2) e, più in generale, al fenomeno della c.d. ‘sussidiarietà in senso orizzontale' (art. 118, comma 4).

Il Consiglio apprezza lo sforzo di conferire una disciplina organica al complesso fenomeno di «economia sociale», in un periodo storico nel quale sempre più spesso ai fenomeni di government failure (inadeguatezza dell'intervento statale a causa della crisi fiscale) si accompagnano quelli di market failure (impossibilità per il mercato informato al sistema dei prezzi di soddisfare determinati interessi generali).

Il Consiglio sottolinea, tuttavia, che sarebbe stato auspicabile un più completo esercizio della delega, anche per la parte relativa «alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute».

Sempre in via generale, il Consiglio sottolinea l'esigenza di mediare le due contrapposte esigenze: valorizzare le organizzazioni non lucrative (non profit) e, al contempo, salvaguardare gli equilibri funzionali del libero mercato.

Svariate le osservazioni puntuali svolte in relazione ai dodici Titoli in cui si raggruppano i 104 articoli del testo.

La commissione speciale evidenzia le possibili criticità di ordine costituzionale connesse alla previsione (art. 4) secondo cui solo alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano le disposizioni del Codice del terzo settore, nonché quella sottesa alla previsione (art. 5) di ampliare, con atti amministrativi generali, il novero delle attività di interesse generale elencate dalla legge.

Nel parere si suggerisce un più adeguato raccordo fra la disciplina dell'acquisto della personalità giuridica da parte degli Enti del terzo settore (art. 22) e le previsioni generali in tema di riconoscimento delle persone giuridiche private di cui al d.P.R. n. 361 del 2000 e si raccomanda di chiarire meglio la struttura del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45), sul rapporto esistente tra la struttura nazionale istituita presso il Ministero della lavoro e delle politiche sociali e le articolazioni territoriali su base regionale.

Inoltre, si suggerisce un migliore coordinamento fra la previsione di cui all'art. 56 (in tema di convenzioni con gli Enti del terzo settore) e i relativi principi di matrice "euro-unitaria"; vengono chiesti alcuni chiarimenti in ordine allo strumento dei ‘titoli di solidarietà' di cui all'art. 77 del ‘Codice'; si sottolineano alcune lacune nella disciplina della imposizione diretta nei confronti degli Enti del terzo settore (art. 79).

In merito al "social bonus", di cui all'art.81, il parere suggerisce di introdurre specifiche previsioni antielusive. Infine, si evidenzia l'importanza dell'attività di monitoraggio e di valutazione ex post dell'impatto della regolazione in esame.

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20 giugno 2017