Una
risposta concreta, dati alla mano, su come attuare una vera politica di
contrasto alle "false invalidità"
Emendamenti al Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."
Emendamento: all'articolo 10 Abrogare il comma 1.
Relazione
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In
realtà il comma non è efficace né rispetto al contenimento dei costi, né
riguardo al contrasto delle "false invalidità".
Come evidenziato dalla
Relazione tecnica al Decreto, l'innalzamento della percentuale di invalidità dal
74% al 85% quale soglia per accedere all'assegno mensile di assistenza riservato
agli invalidi parziali, comporterebbe un limitato risparmio di 10 milioni di
euro per il primo anno, 30 milioni per il secondo, e 40 milioni per il terzo.
Peraltro inciderebbe sulla categoria di invalidi civili per i quali già sono
previsti requisiti particolarmente stringenti: iscrizione alle liste di
collocamento e un limite reddituale particolarmente basso: 4.408,95 euro annui.
Infine, l'elevazione di quella percentuale comporterebbe l'esclusione di
persone affette da significative patologie per le quali la normativa di
riferimento – in particolare il Decreto del Ministero della Sanità del 5
febbraio 1992 – prevede una percentuale di invalidità inferiore al 85%. A titolo
di esempio: psicosi ossessiva, sindrome schizofrenica cronica con disturbi del
comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità
intellettuali, sindrome delirante cronica, sindrome depressiva endogena grave,
perdita totale della lingua, laringectomia totale, laringectomia totale con
tracheostomia definitiva (...).
Emendamento: all'articolo 10, dopo il comma 1 inserire il
seguente comma:
1 bis . Dal 1 gennaio 2011 avverso i verbali di
accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n.
68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi
verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da
emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della
Conferenza Stato – Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione
del presente comma.
Relazione
Il comma 1 bis proposto è significativo
sotto il profilo del contenimento dei costi. Dal 2005 non era più ammesso il
ricorso amministrativo, abrogato perché (allora) del tutto inefficace.
Questo ha tuttavia prodotto un fortissimo contenzioso giurisdizionale che ha
portato attualmente a circa 350mila cause pendenti in materia di invalidità
civile con un giro d'affari di oltre 2 miliardi. Lo stesso giro d'affari produce
contenzioso anche in presenza di elementi che ne sconsiglierebbero l'avvio.
Per quanto, in questi anni, INPS, in forza di specifiche disposizioni, abbia
potenziato e qualificato la sua presenza in giudizio, in un numero significativo
di cause lo Stato soccombe con tutto ciò che comporta in termini di costi.
Il comma 1 septies, quindi, formula la reintroduzione del ricorso
amministrativo da presentare all'INPS che per questo genere di procedure è già
ampiamente organizzato con i suoi Comitati provinciali. Sarà, comunque compito
del Ministero dell'economia, di concerto con quello della salute e quello del
lavoro, definire le modalità operative dei nuovi procedimenti, sentendo anche la
Conferenza Stato-Regioni in un ottica di coinvolgimento delle stesse nelle
procedure di ricorso.
L'affidamento all'INPS di questa competenza consente
poi di razionalizzare e rafforzare l'eventuale successiva gestione del
contenzioso giurisdizionale, ma soprattutto ridurre drasticamente il ricorso in
giudizio con i costi di cui si è detto e con gli evidenti oneri per la giustizia
civile.
Emendamento all'articolo 10, dopo il comma 4 aggiungere i
seguenti commi:
4 bis - Con decreto del ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzno, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al
comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri
selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni
rispetto alla popolazione residente nonchè alle sinergie con le diverse banche
dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle
con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
4 ter - Il
medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari
che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile,
sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti
in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli
invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro
titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile.
Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative
visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti
che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o
dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente.
Relazione
La ridefinizione dei criteri selettivi e
delle modalità di svolgimento del piano di verifica previsto dal comma 4,
consente di migliorare, sulla scorta dell'esperienza acquisita dopo l'analogo
piano approvato nel 2008, le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del
lavoro 29 gennaio 2009 e di prevedere ulteriori elementi di controllo e
monitoraggio.
Merita ricordare che i controlli effettuati in attuazione
dell'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, hanno investito solo gli
invalidi titolari di provvidenze economiche, ma non gli invalidi che non
percepiscono pensione o indennità.
Se, ad un lato, la norma ha un senso
rispetto al contenimento di una spesa impropria, dall'altro non colpisce il
fenomeno delle "false invalidità" che fruiscono di benefici relativi
all'assegnazione del posto di lavoro, all'opportunità di fruire di contributi
figurativi utili al pensionamento (due mesi ogni anno lavorato ai sensi della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 80, comma 3) oltre ai noti permessi
lavorativi previsti all'articolo 33 della legge 104/1992), alle esenzioni dal
pagamento dei ticket sanitari e alle agevolazioni fiscali.
L'emendamento,
quindi, prevede che il piano straordinario di verifica venga effettuato anche
nei confronti di invalidi che non percepiscono prestazioni economiche al titolo
della minorazione, ma che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Oltre al risparmio in termini di prestazioni indirette o che gravano sul
comparto previdenziale, il monitoraggio che ne consegue consente di disporre di
dati rispetto l'efficacia e all'appropriatezza dei meccanismi di collocamento al
lavoro nel comparto pubblico.
Emendamento all'articolo 10, dopo il comma 5 aggiungere
il seguente comma:
6 – La programmazione dei controlli fiscali
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una
vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente
alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore
Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nella programmazione dei controlli
fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012,
relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005.
Relazione
Dal 1997 al 2000 sono state approvate
disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al
trasporto e alla guida delle persone con disabilità (motoria, intellettiva e
sensoriale). Il beneficio più significativo consiste nell'applicazione
dell'aliquota IVA agevolata al momento dell'acquisto a fronte della
presentazione di documentazione comprovante la disabilità con precise
connotazioni tipologiche o di gravità. Si stima che annualmente accedano a tale
beneficio non meno di 15.000 contribuenti, ma anche che l'elusione in tale
ambito sia di notevole entità anche a causa dei limitati controlli effettuati
nella fase di prima applicazione delle norme agevolative.
Ugualmente, il Legislatore nel 1997 ha previsto analoghe
agevolazioni per l'acquisto di "sussidi tecnici o informatici", cioè un'ampia
gamma di prodotti.
In questo caso si stima che non meno di 30.000 persone
ogni anno fruiscano dell'IVA agevolata. Nonostante gli obblighi documentali
siano piuttosto serratati (obbligo di presentazione di specifica prescrizione
autorizzativa), viene segnalata una diffusa disapplicazione delle disposizioni
che comporta un evidente danno per l'erario.
L'intento del comma proposto
risiede sia nel tentativo di recupero delle agevolazioni indebitamente
applicate, sia la dissuasione di ulteriori forme di evasione fiscale.
Note su riferimenti legislativi
Note al comma 6
L'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recita:
"Articolo 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
(...)
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9
aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000
centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con
motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi
accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei
detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli
adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione."
L'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recita:
Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
(...)
"7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità
tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e
agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo."
L'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recita:
Art. 50. (Agevolazioni per i disabili) - 1. Il numero 31) della
tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e
altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti
con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello
stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a
benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in
serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente
a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari
per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con
motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico;".
L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recita:
" Art. 2.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (...)
9. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio
1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263,
che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella
misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti,
si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è
subordinata l'applicazione della predetta aliquota."
10 giugno 2010
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