Accesso ad interventi e servizi del sistema integrato solo per i residenti da più di trentasei mesi. Gli altri si arrangino.
di Sergio Silvestre*
Vi è infatti una norma della Regione Friuli Venezia Giulia che
prescrive come «agli interventi e ai servizi del sistema integrato» abbiano
diritto di accedere solo «i cittadini comunitari residenti in regione da almeno
trentasei mesi», mentre a quelli extracomunitari vengono garantite solo le
prestazioni assistenziali di carattere statale e comunitario. Questo però
discrimina in maniera evidente le persone con disabilità, per le quali, e in
particolar modo per i minori, la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità prescrive pari trattamenti, senza dimenticare nemmeno la Convenzione
Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e delle Loro
Famiglie.
In merito a una questione denunciata in questi giorni da una
famiglia di Pordenone, di origine egiziana e residente da oltre otto anni in
Provincia, alla quale è stata negata l'assistenza al proprio figlio minore con
sindrome di Down, crediamo valga la pena segnalare una previsione legislativa -
a nostro parere "aberrante" - contenuta nella Legge Regionale del Friuli Venezia
Giulia 6/06 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come
modificata dall'articolo 9, commi 51 e 53 della Legge
Regionale 24/09.
Al Capo I (Destinatari e accesso al sistema integrato)
vi si scrive testualmente: «Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) [...] 1.
Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato
tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi.
[...] 3. Tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno
diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e
comunitaria vigente».
Con questa previsione, dunque, sono esclusi dagli
interventi di competenza regionale (come da Legge
Regionale del Friuli Venezia Giulia 41/96, che prevede Norme per
l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle
persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104) tutti i
cittadini extracomunitari, anche se residenti da più di tre anni, ai quali sono
solo garantite le prestazioni assistenziali di carattere statale e comunitario.
Ogni commento sarebbe superfluo, in quanto tale previsione discrimina in
maniera evidente le persone con disabilià alle quali sono invece garantiti pari
trattamenti a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilita, soprattutto per i minori con disabilità, come espressamente previsto
dall'articolo 7 della Convenzione stessa, ove si stabilisce che «Gli Stati Parti
adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità,
su base di uguaglianza con gli altri minori». Appare inoltre opportuno
richiamare anche la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei
Lavoratori Migranti e delle Loro Famiglie del 1990.
*Coordinatore nazionale
di CoorDown ONLUS (Coordinamento Nazionale
Associazioni delle Persone con Sindrome di Down).
Fonte: http://www.superando.it/
22 giugno 2010