5 per milleUna circolare dell'Agenzia disciplina le modalità di presentazione ed erogazione del 5 per mille.

News a cura del Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas Onlus "La rosa blu"

In data 03 Marzo u.s. sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicata la circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 che disciplina le modalità di presentazione ed erogazione del 5 per mille 2011 .

Come si evince da tale circolare, la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 07 maggio 2011 e, come per gli anni passati, esclusivamente in via telematica .

Le procedure di iscrizione saranno attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 15 marzo 2011 . Attenzione: sono tenuti a presentare domanda per il 2011 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

L'Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2011 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio degli enti del volontariato. Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2011 . Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo , una versione dell'elenco aggiornato.

Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco del volontariato I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2011 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Entro il 31 marzo 2012 verranno pubblicati gli elenchi ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi. Si ricorda inoltre che, anche per l'anno 2011 rimane obbligo della rendicontazione di tale contributo.

7 marzo 2011

Per maggiori informazioni
Leggi la circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate