Anffas Nazionale, tramite il Consorzio La Rosa Blu, fornisce alcune indicazioni utili rispetto alla circolare n. 20/2020 pubblicata il 17 novembre sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a), misura introdotta dal decreto Rilancio per contrastare il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso cui è, infatti, possibile richiedere un prestito fino a 30.000 euro garantito dallo Stato da restituire in massimo 10 anni, considerato che il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile.

Nello specifico, a seguito del nulla osta da parte della Commissione Europea, sono state ammesse delle nuove tipologie di beneficiari che possono accedere al Fondo di Garanzia. Ai sensi del comma 3 dell’art.64 DL Agosto (Decreto-Legge del 14 agosto 2020), in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata alla banca o altro soggetto abilitato alla concessione del credito cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia, compilando l’apposito modulo denominato “Allegato 4 bis ex Legge di Conversione” (scaricabile qui oppure nella pagina Modulistica del sito Internet del Fondo di Garanzia) nella cui versione aggiornata è stata prevista, per gli Enti non commerciali, la possibilità di precisare se viene svolta o meno attività commerciale. A tale scopo, in fase di presentazione della domanda, nella scheda Tipologia Impresa, sono state inserite le seguenti opzioni:

  • Ente non commerciale che esercita, in misura non prevalente, un’attività commerciale;
  • Ente non commerciale che non esercita alcuna attività commerciale, per la quale la garanzia del Fondo non genera alcun aiuto e, pertanto, non alimenta il plafond di 800.000 euro previsto dal punto 3.1 del Quadro temporaneo.

Nella scheda “Dimensione Impresa”, i campi, inizialmente facoltativi, relativi al numero dipendenti, fatturato e totale attivo diventeranno obbligatori a decorrere dal 1 dicembre 2020.

L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all'indirizzo: consorzio@anffas.net