lavagnaStabilito del decreto del luglio 2011

Fonte www.superabile.it - Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno. E in quanto al personale Ata, un dirigente scolastico potrà richiedere un ampliamento dell'organico soltanto in via eccezionale, e cioè se l'istituto è nell'impossibilità di garantire un corretto funzionamento del servizio scolastico. Sono queste alcune delle novità che riguardano l'anno scolastico 2012-2013, che sono qui portate a sintesi e illustrate dall'avvocato Salvatore Nocera, vicepresidente della Federazione nazionale per il superamento dell'handicap (cui Anffas Onlus aderisce) e responsabile dell'area normativo - giuridica dell'Osservatorio Aipd (Associazione italiana persona Down) sull'integrazione scolastica.

"Il Ministero dell'Istruzione - attacca Nocera - ha emanato la circolare n. 61/12 che detta norme in merito agli organici di fatto per il prossimo anno scolastico. E' interessante notare come circa la formazione delle classi sono ribadite le norme del pdr n. 81/09 e sono espressamente richiamate le norme sulla sicurezza ai fini della capienza consentita del numero di alunni. Quanto al personale Ata, si ribadisce il principio che solo in via eccezionale e cioè di impossibilità di garantire un corretto funzionamento del servizio scolastico, sarà consentita ai dirigenti scolastici la richiesta di posti in più in organico di fatto. Quanto agli alunni con disabilità, essa dedica un apposito paragrafo che si ritiene opportuno copiare integralmente:

"Posti di sostegno. L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno. Il citato comma stabilisce:

a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno con disabilità è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'Inps, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;

b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009);

c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno con disabilità in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni con disabilità. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno con disabilità.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2012/13, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2012/2013, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Gli eventuali ulteriori posti in deroga , in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato:

- la effettiva presenza degli alunni nelle classi;

- la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..);

- la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti. Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno con disabilità, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni con disabilità, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni con disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

Osservazioni .

Quanto alla norma dell'art 19 comma 11 l.n. 111/11 secondo cui i posti vengono assegnati dagli Uffici scolastici regionali direttamente alle scuole che provvederanno a ripartirli fra gli alunni con disabilità, è necessario precisare che, i Dirigenti scolastici dovranno distribuire i posti e le ore assegnate, tenendo conto di alcuni criteri fissati dalla Magistratura, onde evitare il ripetersi e l'ampliarsi di contenzioso:

- assicurare lo stesso numero di ore dell'anno precedente agli alunni la cui diagnosi funzionale non palesi alcun miglioramento rispetto all'anno precedente;

- assegnare le ore di sostegno residue sulla base "delle effettive esigenze" di ciascun alunno, risultanti dalla diagnosi funzionale e dal Pei, come espressamente detto nell'art 1 comma 605 lettera B della L.n. 296/06, citata dalla circolare; se le ore assegnate in organico di diritto non sono sufficienti a quanto detto, debbono chiedere in organico di fatto le ore necessarie indicate nel Pei, come stabilito dall'art 10 comma 5 L.n. 122/2010.

Sono quindi ribadite nella Circolare le norme sul diritto alle deroghe per il sostegno con la precisazione della Corte costituzionale che la gravità certificata deve essere considerata con riguardo alla specificità della disabilità. Ad es. un alunno con disabilità solo fisica, anche se grave, può non avere diritto al massimo delle ore in deroga, potendogli occorrere più ore di assistenza per l'autonomia. Ma su questo aspetto occorre precisare che la Circolare introduce un criterio non contenuto nella Sentenza citata e cioè "(es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti)".

La sentenza non esclude la possibilità, come fa invece la Circolare, della contemporanea necessità di sostegno e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione; mentre l'esempio fatto nella Circolare sembra escludere tale possibilità, esclusione che può considerarsi legittima solo in casi di comprovata non necessità di sostegno, come nel caso di un alunno con sola disabilità motoria alle gambe o di un alunno cieco di scuola superiore pienamente padrone dell'uso del computer con barra Braille e/o di sintesi vocale.

In mancanza di un urgente chiarimento in proposito si rischia di aprire un contenzioso infinito. Quanto alle certificazioni, si ribadisce la recente norma che richiede la presenza obbligatoria, nelle commissioni, di un medico del'Inps; non si precisa, come invece è avvenuto per il caso dell'Usr di Torino, (e sarebbe stato opportuno farlo per tutti nella Circolare) che non è invece legittimo il ricorso alla nuova procedura di accertamento predisposta dall'Inps e quindi rimane fisso quanto precedentemente previsto dal dpcm n. 185/06 e cioè basta la commissione tradizionale con la novità della presenza del medico dell'Inps.

Importantissima la norma conclusiva circa il dovere di istituire classi con non più di 20 alunni in presenza di un alunno con grave disabilità o di due alunni con disabilità non grave. Quanto alle possibili deroghe per i posti del personale Ata, mi permetto di esplicitare, tra gli esempi fatti nella Circolare, anche quello che manchino collaboratori e collaboratrici scolastiche sufficienti per l'assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità. Ma, anche se non presente nella Circolare, tale norma si rinviene, oltre che nella Nota ministeriale prot. n. 3390/01, anche nel Ccnl del 2007 art 47,48 e Tab. "A".

25 luglio 2012