Fonte www.nonprofitonline.it - Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 31 dicembre 2015 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2015 n. 2008, "Disposizioni in materia di tassa automobilistica. L.R. 27 aprile 2015, n. 6, art. 3. Esenzione per i veicoli adibiti al trasporto di anziani e disabili di proprietà delle organizzazioni di volontariato".

Con il presente provvedimento si individuano le modalità per usufruire delle esenzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 6/2015 per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

Con L.R. 27 aprile 2015, n. 6 il Veneto, al fine di agevolare gli spostamenti di soggetti svantaggiati, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto di disabili e anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale. Per usufruire dell'esenzione, l'art. 3 prevede che i soggetti interessati comunichino entro il 31 dicembre diogni anno, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone con disabilità e anziane.

Il comma 3 tuttavia limita l'esenzione ad una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della legge e cioè dal 28 aprile 2015 al 27 aprile 2016. La Giunta regionale ora individua le seguenti modalità.

Le tasse automobilistiche già pagate dai soggetti legittimati nel periodo dal 28 aprile 2015 alla data di pubblicazione della presente delibera saranno oggetto di rimborso, quelle scadenti dalla data di pubblicazione al 27 aprile 2016 saranno oggetto di esenzione.

19 gennaio 2016