1. Sentenza Cassazione Civile n. 22332 del 2011 - L’amministrazione di sostegno può applicarsi anche alle persone con disabilità intellettiva gravissima;
  2. Sentenza Cassazione Civile n. 23707 del 2012 - Possibilità di indicare, in atto privato, il nome dell’eventuale futuro amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 408 c.c., ma non di farlo nominare dal Giudice Tutelare quando ancora la persona non ne necessita e non vi è l’“attualità” del bisogno;
  3. Ord. Trib. Reggio Emilia del 24.07.2012 - Possibilità o meno per l’amministrazione di sostegno di essere autorizzato dal Giudice a negare l’accanimento terapeutico;
  4. Sentenza Cassazione Civile n. 25366 del 2006 - Necessità o meno di un avvocato per la predisposizione del ricorso e per farsi assistere durante il procedimento;
  5. Sentenza Cassazione Civile n. 14190 del 2013 - Nel procedimento per la nomina di Ads non ci sono parti necessarie, se non il beneficiario.
  6. Sentenza Cassazione Civile n. 15175 del 2019 - Possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno;
  7. Ordinanza Cassazione Civile n. 1667 del 2023l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura in esame, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perché funzionale alla realizzazione dello scopo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete - e attuali - condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. È dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice.