Un'ordinanza che si occupa espressamente degli alunni con disabilità per quanto riguarda gli Esami di Stato
Tratto da: www.superando.it - (a cura di Salvatore Nocera*) - Di loro e del percorso didattico individualizzato seguito durante l'anno scolastico, si occupano alcuni specifici articoli di una recente Ordinanza Ministeriale, stabilendo di volta in volta i requisiti per l'ammissione, le caratteristiche degli esami e il rispetto della privacy. Vediamo come:
Con l'Ordinanza n. 42 del 6 maggio scorso (protocollo n. 3145), il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha dettato le norme per gli Esami di Stato conclusivi degli studi di quest'anno (i vecchi "Esami di Maturità"). Il documento si occupa espressamente degli alunni con disabilità negli articoli 2, comma 6, nell'articolo 17 e nell'articolo 21, comma 3. Vale la pena riportarli tutti, integralmente, qui di seguito.
«Articolo 2 - Candidati interni
[...] 6. L'esito
della valutazione,
- se positivo prevede la pubblicazione, all'albo
dell'istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento,
del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Ammesso";
- se
negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della
dicitura "Non ammesso".
Gli alunni certificati con disabilità, che hanno
seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90,
sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito
scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto,
ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di
classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui
all'articolo 13 del DPR n. 323/1998.
Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede
d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso"; in caso di
esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo
della dicitura "Non ammesso".
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo
dell'astituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali.
[...]
Articolo 17 - Esame dei candidati in
situazione di handicap
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento,
la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di
contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove
equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno
seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e
della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in
linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non
conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione
del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla
scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente
in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti
i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato
ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso
comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove
scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della
legge n. 104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del
consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un
percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe
con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.
13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate
va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a
svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva
in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un
credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.
Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 2.
Articolo 21 - Pubblicazione
dei risultati
[...] 3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4,
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo
nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto».
Osservazioni
Va notato innanzitutto come per la
prima volta sia sostanzialmente chiarito (nell'articolo 2, comma 6
dell'Ordinanza esaminata) il fatto dell'ammissione con l'obbligo del 6 in
tutte le discipline per gli alunni che abbiano seguito un PEI differenziato.
Per quanto poi riguarda l'articolo 17, esso riproduce integralmente
l'articolo 17 delle precedenti Ordinanze sugli Esami di Stato e quindi non vi
sono particolari osservazioni da fare.
Da segnalare infine che l'articolo
21, comma 3 ribadisce l'obbligo di non pubblicare sui tabelloni che i
risultati relativi agli alunni con PEI differenziato sono difformi da quelli dei
programmi ministeriali, pur essendo positivi. Ciò per l'ovvio rispetto della
privacy.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
23 maggio 2011