Lo scorso 8 ottobre 2019 Anffas è stata ascoltata in Audizione XII Commissione (Affari Sociali) alla Camera dei Deputati rispetto alla proposta di legge n. 687 recante “Delega al governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”.

 

L'Avvocato Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Nazionale che ha rappresentato l'associazione durante l'Audizione, ha esposto le osservazioni e le proposte avanzate da Anffas.


L'intervento del consulente legale è disponibile qui, a partire dal minuto 1:57:00.

 

L'intera valutazione di Anffas era stata rappresentata attraverso una puntuale Memoria che è disponibile di seguito:

Memoria su proposta di legge n. 687 recante “Delega al governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”.

 

Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) con i suoi oltre 14.000 associati lungo l’intero territorio nazionale è una delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, dando quotidianamente risposte, anche in chiave di emporwerment e non solo di servizi, ad oltre 30.000 persone con disturbi del neurosviluppo e loro familiari. La preminente connotazione di carattere personale e familiare propria dell’Associazione, costituita nel lontano 1958, ha portato, nel corso degli ultimi sessant’anni, all’attenzione ed al dibattito pubblico i temi inerenti la disabilità, ma anche e soprattutto considerazioni sulle dinamiche e sugli impatti che tale condizione può determinare per le persone con disabilità anche in relazione ai contesti familiari e sociali di cui sono parte integrante.

Riteniamo che per questo motivo si sia data ad Anffas l’opportunità (per la quale si manifesta un sincero ringraziamento) di produrre la presente memoria, onde sottoporre alcune osservazioni e proposte di emendamenti per il disegno di legge delega in esame.

Innanzitutto apprezziamo lo sforzo di riordinare e potenziare sia le misure di sostegno economico per i figli a carico sia la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità e riteniamo che con alcuni puntuali accorgimenti si possa senz’altro iniziare un percorso di delega al Governo, onde poi nella fase successiva costruire concretamente una politica a tutela di tutte le famiglie, a seconda delle loro varie e specifiche esigenze, nella consapevolezza che ciascuna di esse deve essere messa nelle condizioni di poter essere luogo di crescita personale, di relazioni ed anche di cittadinanza attiva.

Inoltre, vorremmo anche evidenziare che occorre evitare che l’intervento legislativo ipotizzato involva in mero assistenzialismo, dovendo avere attenzione anche a fare in modo che la famiglia possa sviluppare le potenzialità che ha in nuce ed evitare quindi che le misure previste in tale testo di legge possano considerarsi spot e non all’interno di un più ampio quadro di politiche attive anche trasversali (reddito di cittadinanza, ecc..). Sul punto infatti ci si permette di ricordare una norma che da 19 anni è del tutto inattuata nel suo portato innovativo: l’articolo 16 della Legge n. 328 del 2000 (c.d. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), che, con la rubrica “valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”, prevede: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.”

Premesso quanto sopra, nel merito si osserva quanto segue:

  1. Occorre considerare che l’eventuale condizione di disabilità di uno dei figli, specie se sindromica, certo non viene meno col passare dell’età e quindi in tal caso permane tendenzialmente, a differenza di qualsiasi altro figlio divenuto maggiorenne o ultraventiseienne, la necessità di essere a carico dei genitori; purtroppo però l’ “assegno unico per i figli a carico” previsto nell’articolo 2 della proposta di legge delega (pur essendo previsto di maggiore entità per ciascun figlio a carico con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992) si ferma al compimento del ventiseiesimo anno di età per tutti indistintamente.
    Sul punto non è neppure chiaro se l’eliminazione delle detrazioni fiscali “per i minori a carico, previste dall’articolo 12,comma 1 lettera c) e comma 1-bis” [indicata nell’articolo 2 comma 1 lett. e), quale contropartita dell’assegno unico] introdurrebbe effettivamente un discrimen tra figli minori a carico per i quali solo cesserebbero le detrazioni e figli maggiorenni a carico (soprattutto ultraventiseienni) per cui continuerebbero a rimanere le detrazioni, visto che oggi non vi è tale differenza nella norma del TUIR richiamata.
    Tra l’altro occorre altresì considerare che l’assegno unico per figli a carico aventi età compresa tra i 18 ed i 26 anni sarebbe, pur implementato per la condizione di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, praticamente pari alla detrazione d’imposta oggi prevista.
  2. Sembra che secondo l’articolo 1 comma 2 lett b) le nuove misure di sostegno economico per i figli a carico dovranno seguire il principio e criterio direttivo generale secondo il quale, pur non incidendo per la richiesta di altre misure di sostegno al reddito, sarebbero comunque considerate per il calcolo dell’entità delle stesse (essendo più difficile comprendere diversamente il senso della locuzione “ma sono considerati per il calcolo dei medesimi benefici”) o (diversamente interpretando) dell’entità di successivi benefici rientranti comunque nell’alveo della legge delega. In ogni caso, si arriverebbe alla paradossale situazione in cui prima si prevederebbe un incremento delle misure di sostegno economico proprio per le situazioni di maggior bisogno come quelle per la disabilità, e poi di fatto lo si neutralizzarebbe, in quanto riconsiderato per erogare in meno altre misure di sostegno, semmai pensate generalmente per tutti, o gli stessi benefici.
    Sul punto bisogna ricordare che in ogni caso la condizione di disabilità di uno dei componenti del nucleo familiare (ancor di più per il caso del figlio) impatta ben oltre la sola necessità di intervenire sul singolo, ma sulle intere dinamiche del nucleo stesso, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo (assistenza continua che limita a priori la possibilità di trarre redditi), di mezzi necessari a garantire l’accesso a determinati servizi (automezzo e carburante per raggiungere i luoghi di riabilitazione), di maggiore necessità di risparmio (anche per garantire il c.d. “dopo di noi”) e che sarebbe assurdo che gli interventi volti proprio a superare questo ulteriore gap poi vengano considerati “ricchezza” e quindi penalizzanti per accedere ad altre misure di sostegno del reddito (del resto ale dinamica è già stata messa in evidenza, a suo tempo, nel dibattito parlamentare sul “Reddito di Cittadinanza”).
  3. La “dote unica per i servizi a favore dei figli a carico” sostituirà le misure previste all’articolo 3 comma 1 lettere e)- f) e g) della proposta di legge, ma non potrà considerarsi satisfattiva di tutte le specifiche esigenze delle famiglie in merito ai servizi necessari per i propri figli a carico, visto che oggi vi è, almeno sulla carta, una ben più ampia presa in carico pubblica: basti pensare, per esempio, all’assistenza educativa domiciliare in favore dei minori con disturbi del neuro sviluppo prevista ai sensi della legge n. 328/00.
    Bisogna, in sostanza, evitare che a fronte della “dote unica”, le amministrazioni statali, ma soprattutto altri enti pubblici, intendano dismettere qualsivoglia presa in carico di servizi per la minore età.  Addirittura spingendo alle estreme conseguenze tale ragionamento, si correrebbe il rischio, in assenza di una specifica clausola di salvaguardia, che qualche amministrazione possa ipotizzare che alcuni servizi di supporto all’ordinaria frequenza scolastica, per esempio l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità, possano essere acquistati con la dote unica. 

Pertanto, in ragione delle considerazioni sopra esposte si presentano le seguenti richieste di miglioramenti.        

RICHIESTA 1
All’articolo 2, comma 1, della proposta di legge delega sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) riconoscimento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 40 per cento e senza il limite del compimento del ventiseiesimo anno di età per l’importo di cui alla lettera b)”.

RICHIESTA 2
Aggiungere alla fine della lettera b) dell’articolo 1, comma 2, le seguenti parole “ad eccezione della maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 1 lett. c) e all’articolo 3 comma 1, lett. c) della presente legge”.

RICHIESTA 3
Aggiungere alla fine dell’articolo 3, comma 1, lett. c) le seguenti parole “fermi restanti tutti i servizi previsti dalla normativa vigente in maniera specifica per la disabilità”.

Si rimane fiduciosi nell’accoglimento delle presenti proposte.

8 Ottobre 2019