taglio_soldiAlcune osservazioni sulla recente manovra correttiva

E' arrivato al Quirinale il testo della manovra finanziaria correttiva varata dal Governo per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014 ed è ora in mano ai tecnici che dovranno esaminare i 39 articoli e i 2 gli allegati che costituiscono il decreto che porta il titolo di "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

In attesa di maggiori approfondimenti e di valutazioni più articolate da parte della nostra associazione, facciamo intanto un focus su quanto concerne la disabilità.

SCUOLA - L'articolo 19 "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica" cita in maniera esplicita l'integrazione scolastica per gli studenti con disabilità, evidenziando la questione degli insegnanti di sostegno. Testualmente il testo stabilisce che "L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito".

Un articolo che ha suscitato alcuni dubbi, soprattutto per diversi punti poco chiari: se da un lato, infatti, viene ribadita la possibilità dell'istituzione di alcuni posti in deroga per i docenti di sostegno, dall'altro si stabilisce comunque che si deve tener conto del rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità.

Il testo, inoltre, indica che se non fossero sufficienti gli insegnanti di sostegno, possono svolgere stesse mansioni i restanti docenti curriculari.

Altra nota equivoca è l'inserimento obbligatorio di un medico Inps nei casi di valutazione della diagnosi funzionale istitutiva del diritto all'assegnazione dell'insegnante di sostegno.

SANITA'/SPESA PROTESICA - La sanità è un altro settore molto colpito dalla manovra le cui misure hanno riguardato anche i dispositivi medici e la spesa protesica. Nell'articolo 17 "Razionalizzazione della spesa sanitaria" viene indicato che "... ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici … 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale".

Indicazioni queste, che purtroppo, non rendono chiaro il futuro di quanti usufruiscono di tali dispositivi. Ricordiamo, inoltre, che l'articolo prevede anche l'introduzione di "… misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni".

INVALIDITA' CIVILE E RICORSI - Per quanto riguarda l'invalidità, il testo si concentra sul contenzioso civile e sulle nuove modalità di ricorso. L'articolo 18 "Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale" stabilisce che "chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Il giudice procede a norma dell'articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti l'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis del d. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'articolo 195 codice di procedura.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili".

Anche se il testo è ancora al vaglio del Quirinale, e quindi soggetto a possibili modifiche, molte sono state le polemiche e le discussioni in proposito. Anche la Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap cui Anffas Onlus aderisce) e la Fand, unitamente l'Ufficio per le Politiche sulla Disabilità della CGIL Nazionale, hanno espresso alcune perplessità in una nota congiunta.

Riprendiamo il testo dal sito www.superando.it: «Circolano in questi giorni alcune indiscrezioni "bene informate", sulle misure allo studio del Governo che dovrebbero comporre la manovra correttiva da oltre 40 miliardi di euro. E tra queste misure potrebbero esserci pesanti tagli che colpirebbero ulteriormente il mondo della disabilità. Ma questa è una prospettiva del tutto intellorabile e se tali indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, siamo pronti a tornare in piazza, come è stato fatto il 23 giugno scorso, perché non devono essere ancora i più deboli a pagare.

Non si deve mai dimenticare che le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie, sono già state penalizzate sotto molti aspetti, con i cosiddetti "tagli lineari" che hanno interessato ad esempio i fondi per la scuola, così come quelli per il lavoro. Senza contare, poi, la drastica riduzione del Fondo per le Politiche Sociali e il sostanziale azzeramento di quello per la Non Autosufficienza. Tagli che hanno prodotto effetti devastanti già evidenti su tutto il territorio nazionale, anche a causa dei mancati trasferimenti alle Regioni.

Il Governo non può e non deve permettersi di reperire nuove risorse colpendo il nostro mondo e ci preoccupa il ritorno di quella semplice locuzione - "falsi invalidi" - che parla troppo semplicisticamente "alla pancia" delle persone, disinteressandosi dei "veri invalidi", quelli realmente bisognosi di aiuto, di comprensione e di solidarietà».

Anffas Onlus continuerà a monitorare la questione fornendo costanti aggiornamenti sul sito.

Per maggiori informazioni

Scarica il testo della manovra attualmente in esame al Quirinale

Scarica la sintesi della manovra realizzata da Il Sole 24 Ore

Scarica l'articolo de Il Sole 24 Ore sui possibili tagli alla sanità

5 luglio 2011