In data 23 dicembre 2019 il Senato ha approvato definitavimente la Legge di bilancio per l'anno 2020, che era stava precendemente approvata dall'altro ramo del Parlamento.

La legge di bilancio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Anffas ha analizzato il contenuto della ridetta legge relativamente alle parti di maggiore interesse per la disabilità.                                 

 

In calce ai singoli commi riportati trovate, nei box immediatamente successivi, i nostri rispettivi commenti ed indicazioni:

 

Comma 29

Lo stesso prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

   a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

   b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comma 30

I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. 

 

Pertanto, in base ai suddetti commi, i Comuni, a partire dall’anno 2020 e fino all’anno 2024, disporranno di un importo complessivo di 2 miliardi e 500 milioni (500 milioni annui) per opere pubbliche, incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Compito della nostra rete sarà quello di interloquire con gli enti locali per far sì che una parte di queste risorse, attraverso l’approvazione dei piani P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), venga effettivamente destinata all’abbattimento delle barriere architettoniche, facendo loro presente che, in caso contrario, subirebbero le previste penalizzazioni.

Comma 38
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

   «139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»;

   b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.»;

   c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»;

Comma 46

Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta

 

Per effettuare tali interventi è prevista la predisposizione ed approvazione dei P.E.B.A. (Piani Eliminazione Barriere Architettoniche), In caso negativo gli Enti Locali subiscono delle penalizzazioni.
Pertanto è opportuno che la nostra Rete faccia presente ciò agli Enti Locali per fare in modo che anche questa previsione si traduca in una concreta attività di abbattimento delle barriere architettoniche, senza incorrere nelle previste penalizzazioni.

Comma 124  

Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125, è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 125.

Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

 

Questi due commi riguardano agevolazione sui biglietti aerei ridotti per persone residenti in Sicilia per i voli da e per Palermo o Catania che siano con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992.
Pertanto la nostra rete si dovrà curare di informare i nostri associati residente in Sicilia, a ciò interessati, su tali opportunità. 

Comma 256

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

   a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

   b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

 

Questo comma destina 11 milioni di euro da dedicare nel 2020 in maniera specifica a formare i docenti sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed 1 milione di euro per gli anni 2020-2021-2022 per sensibilizzare gli studenti sui temi della n on violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. 
Pertanto la nostra rete di dovrà curare di verificare, ai vari livelli, come dette risorse verranno poi concretamente utilizzate e finalizzate, nonché proporsi alle istituzioni scolastiche del territorio per eventuali forme di collaborazione anche in forza del riconoscimento di Anffas Nazionale, quale soggetto formativo, da parte del MIUR.
Comma 266

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.

 

Questo comma destina somme in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per incrementare la dotazione dell'organico dell’autonomia presente nelle scuole con i posti di sostegno. Questo dovrebbe comportare un miglioramento del sistema inclusivo in quanto, in questo modo, diverranno organici alla scuola tutti quegli insegnanti di sostegno che prima, da precari, componevano gli organici di fatto.
Pertanto sarà importante per la nostra rete verificare se nelle scuole di proprio riferimento vi sono insegnanti di sostegno nell’organico del potenziamento e dell’autonomia e chiedere che tali figure concorrano, come previsto, al miglioramento del sistema inclusivo e non, invece, utilizzati in modo improprio.

Comma 330

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Questo comma stanzia un fondo che dovrebbe andare a garantire la necessaria copertura per dare attuazione alla proposta di legge delega sul “codice della disabilità”. Quindi, di fatto, non ne avremo un beneficio diretto nell’immediato, se non dopo che la stessa legge delega verrà eventualmente approvata e con essa, successivamente i previsti 13 decreti attuativi.
Pertanto la nostra rete dovrà vigilare e fare attività di impulso affinchè venga adottata la legge delega e successivamente i previsti decreti attuativi.

 

Comma 331

Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Questo comma incrementa il Fondo Nazionale per la non autosufficienza di 50 milioni di euro portandolo per il 2020, dai previsti 550 milioni di euro iniziali, a 600 milioni.
L’incremento di questo fondo era stato propugnato da Fish e dal Forum del Terzo Settore e direttamente da Anffas in sede di audizione parlamentare. Anche se l’importo è del tutto insufficiente, possiamo consideralo come un segnale di attenzione da parte del Governo.
Pertanto la nostra rete dovrà porre la massima attenzione affinché regioni ed enti locali utilizzino tali risorse nel rispetto delle linee guida e del piano triennale sulla non autosufficienza. (vedi prossimo numero della rivista Anffas sulla disabilità “Rosa blu” specificatamente dedicato al tema).

 

Comma 332

Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.

 

Questo comma fissa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili nelle seguenti misure: euro 66.915.742, per il 2020; euro 71.915.742 per il 2021; 76.915.742 per il 2022. Tali somme sono destinate a dare attuazione alle convenzioni per l’inserimento lavorativo e per la defiscalizzazione delle nuove assunzioni.
Pertanto gli aderenti alla Rete Anffas dovranno incrementare le proprie iniziative relative alla garanzia del diritto all’ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, attivando interlocuzioni con gli uffici del collocamento mirato del proprio territorio, con il mondo delle imprese, con gli enti pubblici, con le OO.SS., etc. e mettendo in atto specifiche iniziative in merito per far conoscere tali opportunità e più in generale per far concretamente e correttamente applicare la legge 68/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

Comma 333

Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

Questo comma stanzia una somma pari a 500.000 euro per questo progetto.

Comma 335

Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

 

Questo comma destina risorse per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Le risorse sono assegnate in base al numero degli alunni con disabilità accolti e alla percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Pertanto la rete associativa Anffas dovrà curarsi di verificare sul territorio che le scuole paritarie accolgano alunni con disabilità ed utilizzino correttamente tali contributi.
Si esprimono perplessità in ordine alla previsione fatta dal legislatore. Infatti legare il contributo alla percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni potrebbe comportare un’alta concentrazione di alunni con disabilità nella medesima scuola.

 

Comma 336

In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

 

Con questo comma si destina all’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti un contributo straordinario pari ad euro 1.000.000 per la celebrazione del loro centenario!

 

Comma 337

Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Con questo comma, dando continuità ad analogo contributo previsto per l’anno in corso, è stato attribuito anche per gli anni 2020-2021 e 2022 un contributo alla Fish di euro 400.000 annui.

 

Comma 338

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).

 

Con questo comma è stato attribuito ad Anglat un contributo stabile di 500.000 euro all’anno.

 

Comma 339

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.

 

Con questo comma vengono stanziate le risorse per dare attuazione al disegno di legge n. 687 presente alla Camera come “Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”.
Nell’originario disegno di legge presentato alla Camera si prevedeva che le risorse per i nuovi interventi a sostegno della genitorialità provenissero dai risparmi derivanti dall’eliminazione di alcuni benefici fiscali, senza quindi aggiungere risorse Come Anffas, in sede di audizione, abbiamo dimostrato sia che alcuni interventi, così come strutturati e se non potenziati, avrebbero rischiato di penalizzare proprio le famiglie con figli con disabilità sia che sarebbe stato impossibile non aggiungere risorse (oltre a quelle derivanti dalla razionalizzazione di alcune altre misure preesistenti), visto che lo stesso disegno di legge garantiva almeno il mantenimento dei benefici precedenti; la proposta quindi era di meglio calibrare gli itnerventi previsti dalla nuova legge garantendo di conseguenza risorse in più, nel caso si fossero voluti potenziare i servizi di tutte le famiglie, incluse quelle con all’interno un figlio con disabilità.

Pertanto possiamo considerare questa previsione di spesa una nostra piccola conquista, ma resta da vedere come poi si andrà a sostanziare nei fatti la legge una volta che la stessa verrà approvata.

 

Comma 455

In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Con questo comma viene previsto un contributo in favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, pari a 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Comma 490

Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Con questo comma, nel 2020, il Fondo per l’attuazione della legge n. 112/2016 (sul “durante noi, dopo di noi”) viene incrementato di 2 milioni di euro ed arriva a 58,1 milioni di euro.
Trattasi di una somma del tutto irrisoria che di fatto nulla cambia e nulla risolve rispetto alle criticità di applicazione della legge 112/2016.

 

Comma 738

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Comma 741

Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

 a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

 b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 c) sono altresì considerate abitazioni principali:

              1-5) (..omissis…)

    6 )su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

 

Con queste norme si dà facoltà ai comuni di considerare ai fini dell’esenzione e della riduzione dell’IMU gli immobili di proprietà di persone ricoverate in strutture residenziali.
Pertanto tutte le strutture aderenti alla rete Anffas dovranno attenzionare tali commi e verificare se ci sono casi in cui gli stessi possano agevolare le nostre persone e le nostre famiglie.