Omissione di alcune importanti norme di riferimento, che dovrebbero quindi intendersi come integrative del documento
Tratto da: www.superando.it - a cura di Salvatore Nocera*- Oltre alla parte espressamente dedicata all'insegnamento di sostegno - da noi già approfonditamente esaminata - la recente Circolare Ministeriale 63/11, del 13 luglio scorso, contiene altre indicazioni riguardanti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, seppure in forma indiretta. Vediamole qui di seguito, evidenziando in particolare l'omissione di alcune importanti norme di riferimento, che dovrebbero quindi intendersi come integrative del documento.
Oltre all'apposito paragrafo concernente i posti di sostegno, da noi già esaminato approfonditamente su queste pagine [se ne legga cliccando qui, N.d.R.], la recente Circolare Ministeriale n. 63, del 13 luglio scorso, contiene altre interessanti norme riguardanti l'inclusione scolastica, seppure in forma indiretta. Vediamole qui di seguito, evidenziando in particolare l'omissione di alcune importanti norme di riferimento, che dovrebbero quindi intendersi come integrative del documento.
1.
All'inizio di pagina 4 della Circolare, laddove
si parla di possibili «accorpamenti di classi», non viene però fatta
menzione alcuna dell'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica (DPR) 81/09,
secondo il quale le prime classi - e logicamente, "a scorrimento", quelle
successive alle stesse - non possono avere «di norma» più di venti alunni
in presenza di uno o due alunni con disabilita ( massimo ventidue, in
presenza di un solo alunno con disabilità, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 4 dello stesso DPR 81/09 e della Circolare 63/11 in esame, alla
voce Posti di sostegno). Pertanto si ritiene che questo punto della Circolare
63/11 debba essere letto e applicato alla luce delle norme citate del DPR
81/09.
2.
Sempre la Circolare 63/11, alla voce Scuola
dell'infanzia (pagina 6), partendo dalla premessa che tale ordine di scuola «non
ha carattere obbligatorio», stabilisce che anche a seguito di «domande di
iscrizione in esubero» non vi possano essere aumenti del numero di
sezioni, se non per compensazione nell'ambito delle risorse assegnate in
organico di diritto. Tale norma omette però anch'essa di richiamare il già
citato DPR 81/09, questa volta all'articolo 9, comma 2, ove nel fissare il
numero di alunni per sezione, viene comunque espressamente fatto salvo il
disposto dell'articolo 5, comma 2 del medesimo DPR che, come già detto, pone il
limite di venti alunni «di norma» nelle sezioni ove vi siano bimbi con
disabilità.
3.
Alla fine di pagina 13, poi, alla voce Istruzione
degli adulti, la Circolare 63/11 stabilisce che i Centri Territoriali Permanenti
non possano superare le dotazioni organiche di diritto assegnate per l'anno
scolastico 2010-11. Essa omette però di richiamare quanto stabilito
nell'Ordinanza Ministeriale 455/97
(e ripreso dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01),
secondo cui gli alunni con disabilità che abbiano un certo divario di età dai
compagni, possono frequentare i corsi per adulti della scuola secondaria di
primo grado e quelli per lavoratori della secondaria di secondo grado, con
tutti i diritti di cui fruiscono gli alunni con disabilità che frequentano
le corrispondenti scuole del mattino.
4.
Infine, la Circolare 63/11, alla voce Personale
ATA (fine di pagina 14), dopo avere stabilito il divieto di aumento
dell'organico provinciale di diritto di tale personale, prosegue come segue: i
Direttori Scolastici Regionali, «tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate
deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero
rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto
delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, in presenza di scuole articolate
su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità
amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza
nell'utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in
costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune
scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute».
Ebbene, anche qui la Circolare omette di far riferimento all'obbligo
ministeriale, assunto con la Nota Protocollo 3390/01 e ribadito agli
articoli 47, 48 e Tabella A del CCNL [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
N.d.R.] del 2007 e successive modificazioni, dell'assegnazione ad almeno un
collaboratore e una collaboratrice scolastica per ogni scuola autonoma,
dell'incarico per l'assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità.
Pertanto, si ritiene che anche questa parte della Circolare 63/11 debba
intendersi integrata dal riferimento alle norme qui di volta in volta
citate.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio
Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con
alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile
concessione.
31 agosto 2011