Anffas Nazionale comunica che in data 8 ottobre 2020 è stato depositato, su sua richiesta circostanziata, l'emendamento XII art. 21-bis al disegno di legge 104/2020 (A.C. 2700).

 

L'emendamento che aveva come obiettivo quello di introdurre maggiori e specifici benefici in ambito lavorativo per i genitori con figli con disabilità di qualunque età che siano risultati positivi al Covid-19 (e pertanto posti in isolamento domiciliare o ospedalizzati) non è purtroppo passato all'esame della Camera dei Deputati.

 

Esso verrà, pertanto, riproposto in sede di conversione del Decreto Legge del 9 settembre 2020 n. 111 che ha già riconosciuto, in generale, ai genitori di figli conviventi minori di anni 14 la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione a seguito del contatto verificatosi in ambito scolastico continuando a percepire il 50% della retribuzione con contribuzione figurativa.

 

La previsione contenuta nel DL 111/2020, infatti, è del tutto inidonea a dare una completa risposta alle persone con disabilità e alle rispettive famiglie limitandosi a riconoscere una indennità solo per contrazione dell’infezione nel contesto scolastico e solo entro il quattordicesimo anno d’età. 

 

Nonostante per tutto il periodo dello stato di emergenza, infatti, i genitori lavoratori dipendenti possano chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, non sempre tale soluzione rappresenta una strada percorribile, giacché subordinata al verificarsi di specifiche condizioni (compatibilità con la prestazione da svolgere) ed evidentemente preclusa a talune categorie di lavoratori (per esempio quelli operanti nel servizio sanitario), lasciando inoltre del tutto scoperti da qualsiasi beneficio tutti quei genitori che non siano lavoratori dipendenti.

 

Quanto sopra comporta (fatta salva l’unica tutela prevista per il caso del virus contratto a scuola sotto i quattordici anni in base alla attuale formulazione del DL 111/2020) che i genitori che si trovassero nella condizione di dover gestire la quarantena dei propri figli con disabilità o addirittura il loro ricovero ospedaliero che non potessero, per mancanza delle condizioni, fare ricorso al lavoro agile, altro non potrebbero fare che porsi in congedo retribuito ove fattibile o addirittura in congedo straordinario non retribuito.

 

La proposta di Anffas era confluita in uno specifico emendamento che prevedeva il riconoscimento, alternativamente a uno dei due genitori con figli con disabilità, dipendenti o meno, il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di quarantena o ricovero ospedaliero del figlio con disabilità, indipendentemente dall' età, ricevendo il 90 per cento della retribuzione a carico dello stato o una indennità per i lavoratori non dipendenti.

 

Per consultare nel dettaglio l'emendamento XII art. 21-bis al disegno di legge 104/2020 (A.C. 2700) presentato su proposta di Anffas ma non passato all'esame della Camera dei Deputati è possibile cliccare qui.

 

Le informazioni in merito alla proposizione dell'emendamento in sede di conversione del DL 111/2020 verranno inserite sul sito www.anffas.net e diffuse tramite la newsletter settimanale (per iscriversi è possibile cliccare qui)