analisiApprofondimento di Anffas Onlus

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell'emanazione da parte dell'Inps della Circolare n. 32/2012 con cui l'Istituto ha voluto dare determinazioni puntuali per il riconoscimento dei permessi retribuiti e del congedo biennale per l'assistenza a persone con disabilità, così come da modifica legislativa del Dlgs n. 119/2011. Avevamo individuato alcune letture interpretative dell'Inps che poco ci convincevano ed abbiamo iniziato una ricognizione completa di tutta la materia, onde valutare se le nostre perplessità erano fondate e quanto queste poi avrebbero inciso sui lavoratori richiedenti le agevolazioni sopra dette. Soprattutto ci eravamo concentrati sull'indicazione che a ciascun lavoratore sarebbero spettanti massimo due anni di congedo all'intero di tutto il suo arco di vita lavorativa, rientrando negli stessi anche i periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

Purtroppo, tali indicazioni l'inps le ha inserite anche nella Circolare n. 28/2012, che, se anche diretta solo per il personale dipendente dell'Istituto, è dello stesso tenore della Circolare n. 32/2012 dirette a tutti coloro che appartengono al settore privato. Dalla lettura della Circolare n. 28/2012 si rileva che:

1) "Qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli in situazione di gravità grave, il genitore che ha beneficiato del congedo per l'intero periodo per assistere il primo figlio non potrà fruire del medesimo titolo di assenza per assistere il secondo" (par. 1.3 lett. a) della Circolare); pertanto secondo l'Inps non sono cumulabili in capo ad un unico lavoratore più congedi per l'assistenza di più persone con disabilità, laddove però la norma statale (art. 4 Dlgs. n. 119/2011) prevede che il congedo fruito ai sensi del comma 5 "non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" e non per ciascun lavoratore richiedente.

2) "il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla Legge n. 53/2000 (v. paragrafo 2 della presente circolare) al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa" (par. 1.3 lett. c) della Circolare); pertanto l'Inps sostiene che ad un lavoratore al massimo possono spettare due anni di congedo e che quindi il periodo massimo di quello straordinario per la sua assistenza a persone con disabilità dovrebbe essere decurtato di tutti i periodi in cui, come qualunque altro lavoratore, già abbia fruito dell'altra agevolazione lavorativa del congedo per gravi motivi familiari, determinando così un sostanziale affievolimento della specifica agevolazione del congedo straordinario, che invece il legislatore riconosce in maniera specifica e differenziata rispetto alle diverse esigenze familiari (art. 42 Dlgs 151/2001 nel primo caso – art. 33 Dlgs n. 151/2001 nel caso di congedo no retribuito).

Pertanto, sono forti le perplessità di Anffas rispetto al sistema attuativo di agevolazioni che in questi giorni l'Inps sta delineando, specie laddove paragonato all'impianto ed al fine legislativo sopra ricordato. L'impegno di Anffas, come scritto nei giorni scorsi, sarà quello di avere un chiarimento con l'istituto affinché si chiariscano tutte le perplessità di cui sopra

19 marzo 2012