palazzo_vidoniCircolare del Dipartimento della Funzione Pubblica

Dopo le Circolari dell'Inps è stata pubblicata anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla nuova disciplina delle agevolazioni lavorative per coloro che assitono persone con disabilità grave.

Nel mese di marzo Anffas aveva dato notizia dell'emanazione da parte dell'Inps della Circolare n. 32/2012, con la quale erano disciplinate le novità in tema di agevolazioni lavorative in favore di persone che assitono prpri congiunti in condizione di disabilità grave (ossia aventi certificazione di stato di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge n. 104/1992). Tale Circolare dettagliava quanto innovato a livello nazionale con il Dlgs n. 119/2011 della scorsa estate ed Anffas aveva anche individuato alcuni punti critici che ha anche poi avuto modo di porre all'attenzione dell'Inps.

Nella Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2012 è stata pubblicata la Circolare "gemella" n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui si sono date indicazioni in materia di permessi e congedi per i lavoratori afferenti il ramo pubblico. Purtroppo, accanto ad alcune apprezzabili precisazioni, si riscontrano delle interpretazioni su alcuni punti della normativa in questione, che secondo Anffas sono censurabili e che costituiranno nei prossimi giorni un apposito documento da presentare al detto Dipertimento.

Elementi positivi

1) Si chiarisce che il congedo parentale facoltativo spettante ai genitori per l'assistenza del minore con disbailità può essere fruito fino al compimento degli otto anni del bambino. (n.b. tale congedo è diverso da quello straordinario previsto dall'art. 42 del Dlgs. n. 151/2001riconsociuto per l'assistenza di qualsiasi persona con disabilità rientrante nel novero dei prossimi congiunti);

2) Allorquando il congedo biennale straordinario è frazionato in giorni, all'interno del medesimo mese può aversi cumulo tra giorni di congedo ed i 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992 (alcuni ricorderanno che Anffas già un paio di anni fa aveva scritto all'allora Segretario Generale delMinsitero del Lavoro e delle Politiche Sociale per chiedere la revisione di un'interpretazione che era di segno opposto, continaundo poi nella propria azione nel corso del tempo)

Elementi negativi

1) Si esclude la cumulabilità dei congedi biennali qualora un medesimo lavoratore assista nell'arco della sua vita lavorativa più di una persona con disabilità grave (ma il Dlgs n. 119/2011 - norma dello stato che non può essere derogata da una mera Circolare - ricollega i due anni di congedo a ciascuna singola "persona con disabilità" da assistere, non già al "lavoratore")

2) Nel novero dei due anni di congedo che un lavoratore può chiedere durante l'arco della sua vita lavorativa devono essere ricompresi anche i periodi di congedo per gravi e documentati motivi di famiglia (in tale maniera non si riconosce mai al genitore del bambino con disabilità - che di regola già usufruisce dei due anni di congedo - anche la possibilità riconosciuta, a tutti gli altri genitori, di assistere il proprio figlio se per esempio dovesse gravemente ammalarsi, sol perché avente diritto a ben altra agevolazione pensata, però, per sopperire a diverse ed ulteriori esigenze rispetto a quelle del congedo familiare)

3) Il periodo di congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine rapporto, anche se, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità (per quanto questo possa valere oggi con la riforma pensionistica basata sull'accesso al regime pensionistica per vecchiaia)

Novità

Il lavoratore che assiste una persona con disabilità residente ad oltre 150 km (secondo la distanza stradale) dal proprio luogo di lavoro ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso al mese ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992 solo se fornisce la prova di essersi effettivamente recato presso la residenza della eprsona da assistere, esibendo il titolo di viaggio o altra documentazione comprovante lo spostamento.

Sulle pagine web di questo portale vi saranno gli aggiornamenti sulle richieste di Anffas Onlus.

15 maggio 2012