abcLa n.763/2012 del TAR Toscana

In queste settimane si stanno analizzando il numero di ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno con disabilità in previsione dell'inizio del prossimo anno scolastico. Prendiamo a pretesto la sentenza del Tar Toscana n. 763/2012 (disponibile seguendo questo link)che, in questi giorni sta girando su internet (anche se effettivamente depositata lo scorso 18 aprile), per ricordare qual è il corretto iter da seguire affinchè sia correttamente individuato l'idoneo numero di ore di sostegno per ciascun alunno.

Tralasciando qualche impropriatezza terminologica (per esempio, l'utilizzo della locuzione "alunno diversamente abile", invece di "alunno con disabilità"), il Tar ricorda che l'individuazione delle ore deriva da un procedimento abbastanza complesso in cui, partendo dall'attestazione medica di alunno in stato di handicap da parte della Commissione Asl, si deve, in un primo momento, redigere una diagnosi funzionale ossia una descrizione analitica (redatta secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF) della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno onde valutare di quali supporti necessiti lo stesso.

Rispetto alla sentenza indicata vi è da precisare che il profilo dinamico funzionale, che è la previsione (data la situazione di partenza) dello sviluppo di certe capacità ed autonomie, è compreso all'interno della diagnosi funzionale, da cui appunto trae origine. Tali analisi portano poi l'Amministrazione Scolastica a valutare quali siano concretamente i supporti che possano eludere le difficoltà individuate nell'attestazione dello stato di handicap e nella diagnosi funzionale (specie nella c.d. "diagnosi clinica") e quante ore di sostegno, quindi, possano servire al singolo alunno.

Secondo il Tar Toscana fino a tal momento l'alunno ha un interesse legittimo, ossia la possibilità di contrastare l'eventuale valutazione tecnica qualora le Amministrazioni Pubbliche (Asl e Scuola) esercitino non correttamente il loro compito (errata rappresentazione della realtà clinica ovvero illogica adozione di una valutazione rispetto a certi dati socio-sanitari); successivamente, una volta formalizzata dalla scuola nel Pei l'esigenza di un certo numero di ore disostegno, la posizione dell'alunno diventerebbe di diritto soggettivo, ossia non degradabile rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione dell'Amministrazione Scolastica, quale per esempio l'eccezione di esigenze di bilancio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale cui la Scuola richiede gli insegnanti di sostegno per l'anno scolastico successivo.

E' palese quindi che tale passaggio motivazionale della sentenza rafforza ulteriormente quindi la posizione dell'alunno con disabilità, specie se già nel suo Pei ha visto inserito un congruo numero di ore di sostegno. Pertanto, le famiglie vigilino affinchè nel Pei siano ben valutate le esigenze dell'alunno e vengano previsti tutti gli adeguati supporti (anche di sostegno) per lo studente; una volta che verrà adempiuto ciò, sarà molto più semplice per le famiglie far eventualmente condannare l'Ufficio Scolastico Provinciale che si rifiuti di assegnare l'intero monte ore di sostegno richiesto.

3 luglio 2012

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