bilancia_giustizia Lo sancisce una pronuncia del Consiglio di Stato

Fonte www.studiolegalemarcellino.it - E' interessante la pronuncia del Consiglio di Stato N° 5194/12 Reg. Prov. Coll., totalmente rispettosa dei principi giuridici e innovativa per certi aspetti. Per questo ci soffermiamo con piacere ad un commento tecnico, avendo evitato di farlo, da tempo, sui tanti provvedimenti giurisdizionali che sul tema dell'inclusione scolastica ormai si susseguono quotidianamente e, quasi, analogamente.

Il fatto: i genitori di un alunno con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, in data 11 novembre 2012 chiedono al Comune di Chioggia

"1) l'erogazione dei fondi per il pagamento dell'assistente educativo per n. 12 ore settimanali inserito nelle scuola dalla data 14.09.201 (vedasi legge 104/92 art. 5 comm. c), più n. 1 ora settimanale di coordinamento con l'équipe pedagogica.

Come previsto dal D.P.R. 616 del 24.07.1977 art. 42 e dalla legge 104/92 art. 13 comm. 3"; 2) "l'erogazione dei fondi per l'acquisto di materiale didattico specifico per agevolare l'integrazione scolastica del b. come previsto dalla legge 104/92, art. 13 comm. B; 3) "l'erogazione dei fondi per il pagamento dell'assistente educativo specializzato per n. 10 ore settimanali in orario extrascolastico a partire dal 10.01.2011 come previsto dalla legge 104/92 art. 8 comm. m)", diffidando il predetto ente locale ad adottare con la massima urgenza ogni provvedimento idoneo".

Il Comune di Chioggia con nota prot. N° 14162/11 del 22 Marzo 2011 (può dirsi "tempestivamente"?) ha sostenuto: ".....di non avere alcuna competenza nelle materia oggetto della richiesta, spettando all'istituzione scolastica "…la titolarità e competenza ad inoltrare all'Amministrazione la richiesta di arredo e/o ausili didattici, inclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicap e nel caso di specie l'Istituzione Scolastica non ha mai provveduto in tal senso"

Da qui ne sorge un procedimento giudiziario innanzi al Tar Veneto, che sostanzialmente non riconosce le pretese avanzate dalla famiglia dell'alunno.

In appello, il Consiglio di Stato accoglie le lagnanze dei ricorrenti/appellanti e "... per l'effetto, in riforma della stessa (n.d.r. sentenza Tar Veneto), accoglie il ricorso proposto in primo grado". Approfondiamo il giudizio espresso dal Consiglio di Stato. Il commento integrale dello Studio legale Marcellino è disponibile qui

23 novembre 2012