gita_negataLEDHA* ribadisce il diritto degli alunni con disabilità di partecipare alle gite scolastiche

Fonte www.personecondisabilita.it - Durante tutto l'arco dell'anno scolastico, le gite scolastiche sono generalmente l'evento più atteso e desiderato dagli studenti di ogni scuola. Esse, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente con disabilità, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

Con l'arrivo della bella stagione, aumenta il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta, visitando nuovi luoghi e conoscendo culture diverse ed è proprio soprattutto in questo periodo che gli istituti scolastici organizzano e propongono i cosiddetti "viaggi di istruzione".

Per questo è importante fare chiarezza e ribadire il diritto degli alunni con disabilità di partecipare alle gite scolastiche, su base di uguaglianza con gli altri alunni. Con nota n. 2209 del 11 aprile 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha precisato che, ai sensi del D.P.R. 275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell'ambito della organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, inclusa quindi la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

La previgente normativa in materia (in particolare, fra le altre, la C.M. 291/1992, la C.M. 623/1996 e la Nota 645/2002) non ha quindi più carattere prescrittivo, ma deve in ogni caso essere tenuta in considerazione, per orientamenti e suggerimenti operativi. In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate.

Vediamo allora che cosa è tenuta a fare l'istituzione scolastica, a livello operativo, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio.

Innanzitutto, la scuola deve comunicare all'agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali, affinché siano garantiti servizi idonei ed adeguati. I competenti organi collegiali devono, inoltre, provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria.

A questo riguardo, è importante sottolineare che l'accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è possibile che l'accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria disponibilità. La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Una tale richiesta costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006.

Le spese di viaggio dell'accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia dell'alunno con disabilità, ma sono a carico della comunità scolastica. Anche l'imposizione alla famiglia dell'alunno con disabilità l'addebito di tali spese costituirebbe una grave forma di discriminazione diretta. Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico, inclusi quindi i viaggi di istruzione, come stabilito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.

Questo significa che la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale nel definire la complessiva organizzazione dell'intera gita deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l'eventuale condizione di disabilità di alcuni suoi alunni.

Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene ugualmente importante organizzare la gita in quel determinato luogo e con le modalità inizialmente ipotizzate deve predisporre tutti gli accorgimenti ed adeguamenti necessari a consentire la partecipazione anche dell'alunno con disabilià. Se non lo fa, la mancata predisposizione di questi particolari accorgimenti (c.d. accomodamenti ragionevoli) configura una discriminazione vietata, come ben chiarisce la stessa Convenzione Onu nel suo art. 2 In altre parole la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell'alunno costituisca motivo di esclusione o limitazione alla sua partecipazione alla gita scolastica.

*Articolo a cura degli Avv. Giulia Grazioli e Gaetano De Luca, Servizio Legale LEDHA

23 aprile 2013