Fonte www.superabile.it - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sezione di Brescia) ha riaffermato il diritto al trasporto gratuito e all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori.

Il caso

Al termine della scuola media, tre alunni con disabilità che avevno usufruito del trasporto gratuito e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione a carico del Comune di residenza, aveva presentano la richiesta per poter fruire degli stessi servizi anche alle scuole superiori.

Il 30 agosto, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, i Comuni hanno comunicato di interrompere l'erogazione di tali servizi poiché ormai tale competenza è a carico della Provincia (ex articolo 139 del Decreto legislativo 112/1998). Le famiglie degli alunni presentano ricorso e sono affiancate anche dall'Anffas che ne tutela i diritti, sostenendo la violazione degli articoli 38 e 117 della Costituzione che assicurano il diritto all'istruzione e assistenza come livelli essenziali per gli alunni con disabilità, nonché l'eccesso di potere per avere i Comuni interrotta l'erogazione dei servizi appena prima dell'inizio dell'anno scolastico. Dato che, secondo la Provincia l'articolo 28 comma 1 della Legge 118/1971 stabilisce che il trasporto gratuito a scuola è limitato al primo ciclo di istruzione e nulla dice per il secondo, i ricorrenti hanno anche proposto la questione di legittimità costituzionale di tale norma. Se interpretata restrittivamente, infatti, creerebbe discriminazione tra gli alunni con disabilità dei due cicli di istruzione, in palese violazione della sentenza della Corte Costituzionale 215/1987 che ha assicurato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori con i medesimi diritti fruibili in quelle del primo ciclo.

Diffidati, i Comuni ripristinano i servizi ma solo dopo che la Provincia ha assicurato il rimborso delle spese da essi sostenuti per suo conto. Trasporto e assistenza sono comunque riattivati a fine novembre, con circa tre mesi di ritardo rispetto all'inizio delle scuole. I ricorrenti chiedono quindi il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ricevuti a causa dell'anticipazione delle spese per tutti questi mesi, ma anche quello dei danni non patrimoniali, trattandosi della violazione del diritto allo studio che è costituzionalmente garantito come stabilito anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione.

Le famiglie ricorrenti sostengono le proprie argomentazioni, basandosi su una ormai consolidata giurisprudenza non solo dei Tar, ma anche del Consiglio di Stato e della Cassazione.

Il Tar Lombardia (sezione di Brescia) accoglie il ricorso e condanna i Comuni a garantire i servizi a spese della Provincia, a risarcire i ricorrenti per le spese sostenute e al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in circa 1.500 euro a testa. Il tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Anffas, affermando che essa, avendo nel proprio statuto la tutela dei diritti delle persone con disabilità, è legittimata a difendere interessi diffusi come ormai affermato da costante giurisprudenza.

Pur non essendo innovativa perché nel solco di costante, anche se in parte recente giurisprudenza, la sentenza è assai interessante perché coagula insieme numerose soluzioni.

È importante l'ammissione della legittimazione attiva dell'Anffas perché ciò è un precedente importante per quelle famiglie che non hanno mezzi sufficienti per affrontare i ricorsi . È assai importante perché afferma la natura di "livelli essenziali" ai servizi garantiti dell'articolo 13 comma 3 Legge 104/1992 e dall'articolo 139 del Decreto legislativo 112/1998 cioè di diritti che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e non possono essere limitati da alcuna legge regionale.

Lo è anche perché afferma il divieto di interruzione di un pubblico servizio a carico del Comune, anche se ormai la competenza è passata alla Provincia, imponendo a quest'ultima l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dal Comune.

È assai importante perché risarcisce non solo i danni materiali dovuti alle spese sostenute dalle famiglie, ma anche i danni non patrimoniali dovuti al ritardo, che è un inadempimento degli obblighi fissati per legge. A seguito di ciò il Tar non ha preso in esame la questione di legittimità costituzionale, confermando che l'articolo 28 della Legge 118/1971 sull'obbligo del trasporto gratuito, va interpretato non solo con riguardo ai Comuni ma anche alle Province, specie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 215/1987.

Sarà interessante vedere se, una volta soppresse alcune o tutte le Province, i nuovi enti che subentreranno nei loro obblighi, costringeranno le famiglie a dover ritornare ai Tar per vedersi confermare l'esigibilità dei loro diritti al trasporto gratuito e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Spero che il precedente dell'esito di questo ricorso, eviti alle famiglie ulteriori fatiche che, comunque, ne siamo certi, saranno sostenute dall'Anffas come ha fatto fino a oggi.

*Articolo di Salvatore Nocera

17 giugno 2013