Fonte www.grusol.it - Con sentenza n. 189/2014 del 31 gennaio 2014 la seconda Sezione del Tar del Piemonte ha annullato la delibera approvata dal Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali "Ciss 38" con sede in Cuorgnè (Torino) in data 7 luglio 2011 in cui, dopo aver premesso che «a seguito della riduzione dei finanziamenti che sta determinando l'impossibilità di garantire una risposta a tutti coloro che fanno richiesta di prestazioni (…) anche se rientranti nei Livelli essenziali di assistenza», veniva approvata la predisposizione «delle liste d'attesa per l'accesso a strutture semiresidenziali».

Poiché il Ciss 38 aveva bloccato l'accesso al Centro diurno dei soggetti adulti con disabilità intellettiva in situazione di gravità, l'Associazione promozione sociale, l'Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e l'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) – organizzazioni facenti parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) – avevano presentato ricorso al Tar che, con Ordinanza n. 381/2012 del 20 giugno 2012, aveva sospeso la delibera in oggetto precisando che le prestazioni semiresidenziali per i soggetti adulti con disabilità intellettiva grave «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza», e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».

Nella sentenza n. 189/2014 detto principio è stato ribadito puntualizzando che il ricorso presentato dalle succitate organizzazioni è «meritevole di accoglimento: la previsione di liste di attesa per la fruizione, da parte dei cittadini con handicap grave, del servizio di inserimento in strutture semiresidenziali – che rientra a tutta evidenza nei Lea, Livelli essenziali di assistenza (…) – precludendo di fatto ad alcuni aventi diritto la tempestiva fruizione del servizio stesso, viola, infatti, le predette norme».

Il Tar ha affermato altresì che «in materia di Lea anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha, del resto, più volte statuito che l'avvenuto inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della "determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ha attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di un'adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto e che la conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome comporta che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge».

Pertanto «gli Enti locali sono tenuti a garantire i relativi servizi, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per reperire i necessari fondi, senza che su tale obbligo possano incidere i sempre più pesanti tagli economici». Diritto alle prestazioni domiciliari Il Tar del Piemonte ha precisato nella sentenza n. 326/2013 che sono illegittime «le liste di attesa per la fruizione dei servizi (…) di "assistenza domiciliare" per i disabili» poiché si tratta «di servizi che rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all'allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all'assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)».

In sostanza la sentenza 326/2013 conferma il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di "assistenza domiciliare".

Diritto alle prestazioni residenziali

Con sentenza n. 199/2014 il Tar del Piemonte, accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione promozione sociale, dall'Utim e dell'Ulces, ha confermato l'illegittimità delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie residenziali degli anziani cronici non autosufficienti. Da tener presente che le norme sui Livelli essenziali di assistenza, assunte come riferimento giuridico dal Tar (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (Lea) le cui disposizioni sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002 ) valgono sia per gli anziani cronici non autosufficienti che per i soggetti con disabilità intellettiva in situazione di gravità.

Dichiarando illegittime le liste di attesa, il Tar ha confermato il diritto pienamente e immediatamente esigibile degli anziani cronici non autosufficienti e quindi anche delle persone con grave disabilità intellettiva alle prestazioni residenziali. Per quanto riguarda questi ultimi soggetti, l'accoglienza residenziale dovrebbe essere disposta presso comunità alloggio parafamiliari inserite nel vivo del contesto sociale e aventi al massimo 10 posti letto (di cui 2 per le emergenze).

Sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013

Nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che « l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri». Pertanto questa sentenza conferma la piena esigibilità delle prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali stabilite dai Lea nei riguardi delle persone colpite da patologie e/o da disabilità gravemente invalidanti e da non autosufficienza.

Norme di attuazione

In base alla nostra decennale esperienza*, in merito all'ottenimento delle prestazioni previste dai Lea è necessario quanto segue:

1. inoltro dell'istanza da effettuare sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata impersonalmente al responsabile dell'Ente tenuto per legge a fornire le prestazioni (Direttore generale dell'Asl, Sindaco, Direttore del Consorzio fra Comuni, ecc.), inviando copia della stessa alla propria organizzazione di riferimento;

2. è necessario che l'istanza sia sottoscritta da una sola persona (l'interessato o il tutore o l'amministratore di sostegno oppure da un congiunto o un convivente o altra terza persona). Detta persona deve essere il solo soggetto che si occupa del problema;

3. è necessario che la richiesta contenga:

a) una breve descrizione delle prestazioni richieste

b) la precisazione dei relativi motivi allegando se possibile la necessaria documentazione (certificati medici, ecc.)

c) la citazione delle leggi di riferimento;

4. pretendere in ogni caso una risposta scritta. Al riguardo la raccomandata con ricevuta di ritorno di cui sopra deve contenere la seguente frase finale: «Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 lo scrivente chiede una risposta scritta». Se la risposta non perviene nei 90 giorni successivi al ricevimento, è opportuno inviare un sollecito con altra raccomandata con ricevuta di ritorno per richiedere una risposta entro e non oltre 15 giorni.

Nel caso di ulteriore mancata risposta, l'omissione può essere segnalata alla Procura della Repubblica ai sensi della stessa legge 241/1990; 5. non accettare mai risposte verbali che possono essere fuorvianti e che, in ogni caso non forniscono alcuna garanzia, né possono essere contestate. Se vi sono stati incontri è consigliabile inviare al più presto al responsabile dell'ente di cui al punto 1 un telegramma o una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si conferma l'istanza e si chiede una risposta scritta;

Ricordiamo che l'articolo 28 della Costituzione stabilisce quanto segue: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

*Testo del comunicato stampa della Fondazione Promozione Sociale Onlus e CSA (Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base)

Sul sito www.fondazionepromozionesociale.it sono contenuti i testi delle sentenze sopra citate e sono reperibili altre informazioni utili.