Fonte www.nonprofitonline.it - Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 28 febbraio, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Questa normativa riguarda anche il nuovo tributo sui servizi indivisibili (Tasi) che sostituisce l'Imu, e quindi la questione delle esenzioni a favore degli enti non profit.

Ma vediamo prima i punti principali del decreto legge che riguardano da vicino gli enti non profit (elencati in modo completo sul sito www.governo.it):

TASI

Per consentire le detrazioni sulla prima casa di cui hanno beneficiato le famiglie italiane nel 2012 l'aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo. L'incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell'Imu prima casa.

Modalità di pagamento

Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale (per consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Immobili della Santa Sede

Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi (si tratta di circa 25 immobili ubicati a Roma). (...)

Ma nel dettaglio, la nuova Tasi, chi dovrà effettivamente pagarla e chi no? In attesa della pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, ecco alcune anticipazioni.

Repubblica.it spiega che nulla cambierà per gli immobili della Chiesa, che restano esenti dal pagamento della Tasi così come era per l'Imu. Nella bozza uscita dal Consiglio dei ministri di venerdì 28 febbraio, a cui faceva riferimento anche il comunicato di Palazzo Chigi che abbiamo riportato sopra, venivano menzionati solo i circa 25 immobili della Santa Sede (tra cui le Basiliche di San Paolo e Santa Maria Maggiore e il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo) esentati grazie all'ex-territorialità garantita dai Patti Lateranensi. Invece nella bozza definitiva del decreto legge (di cui l'Agi dà conto) viene espressamente richiamata la norma applicata fin dal 1992 ai fini dell'Ici e poi dell'Imu. In pratica quindi, stando alla bozza definitiva del decreto, sugli immobili di proprietà della Santa Sede e delle Onlus il decreto legge prevede per la Tasi le stesse esenzioni dell'Imu.

Confermate le esenzioni sui fabbricati esclusivamente destinati all'esercizio del culto (purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze) oltre che sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 810 del 1929. Restano invece soggetti all'imposizione fiscale gli immobili della Chiesa destinati a usi commerciali.

Tra gli altri edifici esclusi dall'imposta, anche dopo il passaggio da Imu a Tasi: destinazione culturale (musei, biblioteche,...), fabbricati appartenenti a Stati esteri e organizzazioni internazionali, immobili delle associazioni no profit (escluse le sedi di partito).

Avvenire.it conferma che non saranno soggetti alla nuova tassa sui servizi comuna­li anche i fabbricati "destinati unicamente al­lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assisten­ziali, sanitarie, didattiche, ri­creative, ricettive, culturali". Nel caso poi nello stesso immobile si svolgano attività diverse, l'e­senzione si applica " solo alla par­te che viene utilizzata per lo svol­gimento delle attività meritevo­li con modalità non commercia­li".

Il versamento della Tasi quindi sarà condizionato alla verifica dell'effettivo utilizzo: si pagherà solo per le parti destinate ad attività commerciali, con l'eccezione dei partiti i cui edifici saranno comunque soggetti all'imposta.

Dopo la pubblicazione del decreto, Camera e Senato dovranno disegnare nei dettagli il nuovo prelievo in vista della prima scadenza, fissata al 16 giugno prossimo.

Per approfondire

www.governo.it

www.avvenire.it

www.ilmattino.it

www.repubblica.it

http://triskel182.wordpress.com

6 marzo 2014