Il 26 luglio scorso abbiamo celebrato l'entrata in vigore del regolamento CE 1107/06 della Commissione Europea contenente le disposizioni a tutela dei diritti delle persone con disabilità ed a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Uno strumento, questo, che mira ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione (diretta e indiretta) rimuovendo gli ostacoli all'accessibilità degli aeroporti e degli aeromobili per le persone che necessitano di assistenza. Ora la Commissione guarda con attenzione agli altri mezzi di trasporto, sul principio che non si può e non si deve discriminare in base al mezzo prescelto.

Ma andiamo con ordine. Quattro dei 18 articoli del Regolamento CE 1107/06 sono entrati in vigore già dal Luglio 2006 , nello specifico gli articoli 3. Divieto di rifiutare il trasporto, 4. Deroghe, le condizioni speciali e le informazioni, 14. Organismo di applicazione e suoi compiti e 16. Sanzioni. I restanti, invece, anno trovato piena attuazione a partire dal luglio 2008 , di fatto impedendo alle compagnie aeree di rifiutare l'imbarco sulla base della disabilità.
Il Regolamento va ora applicato e monitorato e per l'Italia, l'ente preposto a questo è l' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), che ha dedicato una pagina del proprio portale a questo tema. Lo stesso ente già dallo scorso anno ha organizzato degli incontri di ricognizione e confronto con operatori del trasporto aereo ma soprattutto con le associazioni di persone con disabilità (tra cui la FISH) che, come espresso nel Regolamento, devono essere consultate per stabilire standard di qualità dei servizi che le compagnie aeree, gli aeroporti e le compagnie esterne che si occupano dei servizi sono obbligate a fornire. A questo proposito precisiamo che la standardizzazione su tutto il territorio comunitario è assicurata dall'affidamento del management dei servizi al gestore aeroportuale e non più ai vettori.
In una conferenza stampa del 17 luglio 2008 presso l'aeroporto di Fiumicino, occasione per presentare ufficialmente il Regolamento (se ne legga un resoconto cliccando qui), il Direttore Generale dell'ENAC ha dichiarato di voler puntare su " sanzioni e migliori comportamenti da tutti " per far si che siano offerti i migliori servizi per tutti e che si incrementi la platea dei fruitori.
I migliori comportamenti nascono necessariamente dalla "conoscenza", ed a questo proposito il Regolamento è molto chiaro. All'articolo 11 (Formazione), infatti, prevede che tutto il personale dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce assistenza diretta sia in grado di soddisfare le necessità dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, fornendo "una formazione incentrata sulla disabilità e sull'uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto dei viaggiatori", prevedendo anche corsi di aggiornamento.
L'ente parla però anche di sanzioni che, pur riconoscendo una limitata efficacia, se ben applicati ma soprattutto associati ad una formazione, verrebbero principalmente applicati alle deliberate negligenze piuttosto che ad un disservizio. Un esempio: le sanzioni vanno dai 20.000 ai 100.000 euro - da applicare al vettore - in caso di negato imbarco; dai 10.000 ai 50.000 euro, in caso di mancata offerta di rimborso di un volo alternativo, qualora non sia possibile l'imbarco per motivi di sicurezza; dai 5.000 ai 25.000 euro se il vettore viene meno all'obbligo di informazione; infine, al gestore aeroportuale o al vettore che non offriranno l'assistenza prevista dal Regolamento, sarà applicata una sanzione da 10.000 a 50.000 euro.
Nella circolare attuativa del Regolamento emanata dall'ENAC , si precisa, però, che "le modalità procedurali per lo svolgimento del procedimento di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni sono oggetto di una circolare distinta" e che, precisano, verrà emanata successivamente al provvedimento del governo sulla disciplina sanzionatoria. A questo proposito, il Consiglio dei Ministri ha approvato preliminarmente tale provvedimento che ora passa alle Camere per un (rapido, speriamo) licenziamento dello stesso.
Nel frattempo, tutti coloro che si vedono negare l'imbarco senza l'adduzione di motivazioni di sicurezza (a discrezione del pilota dell'aereo), possono e devono inviare i reclami alla struttura Carta dei Diritti ENAC (recapiti di seguito).
Permane, però, un dubbio circa il certificato medico (o il nulla osta) che le persone che richiedono assistenza sono chiamate a fornire (alcuni esempi di moduli: Alitalia, AirOne).

Riassumendo: il passeggero è tenuto a segnalare la propria disabilità e specificare se necessita di assistenza mentre la compagnia deve verificare l'adeguatezza del vettore scelto e la disponibilità di posti riservati. Nel frattempo il passeggero deve fornire un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali quali diagnosi della malattia, se infettiva o trasmissibile e trattamenti somministrati. Il medico deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, che non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi imbarcare e questi potranno essere comunicati a società terze, anche con sede fuori dalla UE. Aggiungiamo anche che l'accompagnatore non è titolare di gratuità o tariffe agevolate quindi il viaggiatore è costretto all'acquisto di 2 biglietti e che eventuali danni arrecati alle attrezzature come le sedie a rotelle non sono rimborsabili. Quanto tutto ciò sia compatibile con il nuovo Regolamento Europeo resta ancora da chiarire.

In tutto questo, la Commissione Europea ha recentemente espresso l'intenzione di estendere questi principi anche ai mezzi di trasporto stradali e marittimi che, ad oggi, non assicurano un'assistenza costante e gratuita ai passeggeri. Restiamo in attesa di poter annunciare la buona notizia.

Recapiti per l'invio di reclami

Per posta: Carta dei Diritti ENAC - Viale del Castro Pretorio 118, 00185 Roma
Via Fax: 06 44596493
Via e-mail: diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it