Fonte www.edscuola.eu - I docenti di sostegno che hanno completato il quinquennio obbligatorio di permanenza nel loro posto, potranno, qualora lo desiderassero transitare su posto comune.

Ma come viene regolamentata questa tipologia di transizione da posto di sostegno a posto comune? É tutto scritto nell'art.25 dell'ipotesi di contratto sulla mobilità per l'anno scolastico 2015-2016.

Bisogna sapere che il docente di sostegno che chiede di rientrare ad insegnare nella sua classe di concorso, parteciperà al movimento della seconda fase, ovvero quella provinciale tra comuni diversi e non potrà pretendere di muoversi con precedenza della prima fase all'interno dello stesso comune dove insegna sostegno. Per cui tutti i docenti di sostegno, in qualsiasi ordine e grado insegnino, parteciperanno alla seconda fase dei trasferimenti, ovvero quella dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia .

A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell'ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.

Bisogna anche sapere, per evitare brutte sorprese, il trasferimento in uscita dal sostegno interrompe in ogni caso la continuità di servizio nella scuola e nel comune di titolarità. Anche se il docente di sostegno dovesse transitare su un posto comune della stessa istituzione scolastica, perderà tutta la continuità pregressa, sia nella scuola che nel comune.

Tuttavia i docenti di sostegno che non hanno ancora terminato il quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, non possono chiedere di partecipare alla transizione su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.

Ma quando si completa il quinquennio?

Ai fini del conteggio dei 5 anni da espletare su posto di sostegno si parte dalla decorrenza giuridica dell'assunzione o del passaggio di ruolo in tale tipologia di posto e si considera anche l'anno scolastico in cui si presenta istanza di mobilità.

Si ricorda anche che il punteggio di servizio svolto con titolo di specializzazione sul sostegno vale il doppio soltanto per i posti di sostegno, mentre il raddoppio del punteggio non conta per la transizione in posto comune o classe di concorso.

2 febbraio 2015