Fonte www.redattoresociale.it - Primavera, tempo di gite scolastiche. Nonostante i fondi che scarseggiano e le crescenti difficoltà economiche, è difficile trovare una classe che, dalla scuola dell’infanzia in poi, non organizzi almeno una gita durante l’anno. Quasi sempre, in questo periodo. In pullman, a piedi, più difficilmente con i mezzi pubblici; al mare, in fattoria, a un museo o a un parco divertimenti, tante e diverse possono essere le scelte, variabili i costi, simili le modalità: la maggior parte della classe partecipa e, se qualcuno ha difficoltà economiche, spesso i genitori ci spartiscono la sua quota, perché nessuno resti escluso.

Proprio nessuno: neanche chi ha una disabilità, più o meno grave, sia essa motoria o psichica. Le difficoltà, però, non mancano. E le soluzioni possono essere diverse,così come il livello di vera integrazione che queste osservano. Accanto ai casi estremi, che spesso hanno meritato l’attenzione dei media, di bambini con disabilità a cui la gita è stata letteralmente vietata, o addirittura neanche proposta, ci sono quelli, meno gravi ma altrettanto significativi, di famiglie costrette ad accollarsi la spesa dell’accompagnatore, obbligatorio per legge, ma che, sempre secondo la legge, dovrebbe essere a carico della scuola.

E non mancano, fortunatamente, le esperienze positive.

Come dovrebbe essere…Redattore Sociale ha raccolto alcune brevi testimonianze, di segno diverso, per raccontare l’esperienza di alcune famiglie con bambini disabili di fronte a questa complessa “prova d’integrazione”. Al tempo stesso, ha chiesto a Salvatore Nocera, avvocato e autore, pochi giorni fa, di un e-book dedicato a “Il diritto alla partecipazione scolastica”, cosa prevede la legge in materia di gite scolastiche e quali tutele offre agli alunni con disabilità che vogliano prendervi parte.

“Gli alunni con disabilità hanno diritto a partecipare alle gite scolastiche – ribadisce Nocera – Una circolare ministeriale le definisce momento fondamentale di crescita nell’inclusione scolastica. Qualora il Consiglio di classe ritenga necessaria la presenza di un accompagnatore, questo non deve essere necessariamente essere l’insegnante di sostegno, ma qualunque membro della comunità scolastica. O, in ultima istanza, un familiare: soluzione che però va scoraggiata, soprattutto per le scuole medie e ancora più alle superiori, quando i ragazzi, ormai grandi, non possono continuare ad essere seguiti dall’angelo custode”.

Per quanto riguarda le spese per l’accompagnatore, la legge parla chiaro: “devono essere a carico della scuola – afferma Nocera – Se fossero addebitate alla famiglia, ci troveremmo di fronte a un caso di discriminazione, perseguibile in base alla legge 67/2006”. … e come è.

La realtà, però, è spesso più difficile di quanto la norma contempli: “le scuole hanno sempre meno fondi – ammette Nocera – e spesso non possono permettersi di pagare la quota dell’accompagnatore Allora, propongo due possibili soluzioni: o la ricerca di uno sponsor, o la suddivisione della quota dell’accompagnatore tra tutti i partecipanti. Infine – conclude Nocera – il dirigente è tenuto a garantire mezzi e siti accessibili, qualora alla gita prenda parte un alunno con disabilità”.

Di fatto, “tante segnalazioni mi arrivano, da parte di famiglie a cui la scuola ha chiesto di pagare la quota dell’accompagnatore, pensa l’esclusione del figlio dalla gita: quando però hanno al dirigente quanto previsto dalla legge 67, la scuola si è accollata la spesa”.

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31 marzo 2015