Riprendiamo l'articolo apparso nel sito di HandyLex con il titolo "Decreto anti-crisi e invalidità civile"
Decreto anti-crisi e invalidità civile
All'interno
del decreto-legge "anticrisi" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 26 giugno 2009, è contenuto un articolo che, nelle intenzioni del Governo
dichiarate in conferenza stampa, dovrebbe consentire tempi più rapidi e modalità
di più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e
della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze. Ma vediamo in concreto
di cosa si tratta.
L'articolo in questione porta il titolo: " Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile " e rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se – nelle dichiarazioni governativa viene ventilata una riduzione dei tempi medi – fra la domanda e la definitiva concessione – dagli attuali 11 mesi a 4 mesi.
Domanda di accertamento degli stati invalidanti
L'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili
(invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap
(Legge 104/1992) che quelle per la disabilità (Legge 68/1999).
Com'è ora: le
domande si presentano alla segreteria della Commissione di accertamento presso
l'Azienda Usl di residenza che provvede, entro 90 giorni a fissare la data di
accertamento.
Come sarà: se il decreto legge verrà convertito in legge
nell'attuale testo, dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate
esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica,
all'Azienda Usl di competenza che provvederà alla convocazione. La disposizione
presuppone che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto
il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale.
L'accertamento e la verifica
Com'è ora: attualmente
l'accertamento degli stati invalidanti viene effettuato da una specifica
Commissione presente in ogni Azienda Usl. Una volta redatto il verbale viene
trasmesso alla Commissione di verifica dell'INPS che ha tempo 60 giorni per
confermare l'esito, oppure per sospendere il procedimento richiedendo
chiarimenti alla Commissione Usl, oppure per convocare a visita l'interessato
per approfondimenti.
Come sarà: La Commissione dell'Azienda Usl sarà
integrata con un medico INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di
verifica – che ora comporta almeno 60 giorni – dovrebbe essere soppresso.
L'articolo, tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: "In ogni caso,
l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS". Tuttavia, è verosimile che
questa sottolineatura stia ad indicare la "facoltà di veto" del medico INPS
all'interno della Commissione Usl cui è chiamato a partecipare. In tal caso,
andrà ridefinito il ruolo dei Presidenti delle Commissioni e della
"collegialità" delle decisioni assunte dalle stesse.
L'articolo non modifica
la composizione delle Commissioni Usl che rimangono uguali, inclusi i medici
rappresentanti delle associazioni "storiche", ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS .
La successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS. Non è
chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche a campione oppure ogni
procedimento di revisione o di rivedibilità anche se stabilito dalla Commissione
Usl.
La valutazione delle minorazioni civili
Com'è ora:
le Commissioni di accertamento e le Commissioni di verifica INPS, per valutare
le minorazioni civili, applicano le modalità e le tabelle riportate nel Decreto
del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992.
La Legge n. 328/2000 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento
dell'invalidità "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché
dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap -
International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH),
adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità." Nel frattempo l'OMS ha
approvato l'ICF (Classificazione Internazionale del Fuzionamento, della
Disabilità e della Salute) che l'Italia ha provveduto a recepire.
Come sarà:
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della
Salute nomina una Commissione con il compito di "aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5
febbraio 1992 (...)." con la precisazione che tali aggiornamenti non devono
comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nessuna modifica in
vista, quindi, quanto alla logica attuale della valutazione delle minorazioni.
La concessione delle provvidenze economiche
Com'è
ora: se il verbale di invalidità civili, cecità civile e sordomutismo contiene i
presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni,
indennità, assegni), inizia l'iter per la concessione che prevede un'istruttoria
sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il
decreto di concessione viene trasmesso all'INPS per l'erogazione delle
provvidenze stesse.
La concessione delle provvidenze economiche è
espressamente attribuito alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 112
Come sarà: Con un accordo quadro fra Ministero della
Salute e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie saranno
trasferite all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto legge.
Il ricorso
Com'è ora: il ricorso contro i verbali e
contro la mancata concessione delle provvidenze è possibile solo davanti al
giudice (e con l'assistenza di un legale). Dal 2005 le comunicazioni relative ai
ricorsi devono essere comunicati anche all'INPS.
Non è possibile il ricorso
amministrativo né è prevista l'istanza di riesame per autotutela.
Come sarà:
l'INPS diventa unica "controparte". Inoltre nel caso in cui un giudice nomini un
consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale
l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente
essere affiancato nelle indagini da un medico INPS.
Il decreto non prevede
l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del
contenzione in giudizio.
Ora il decreto passa all'esame delle Camere per la conversione in legge, entro 60 giorni, con modificazioni o senza.
Testo non ufficiale dell'articolo 20 del Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009
Art. 20
Contrasto alle frodi in materia di invalidità
civile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti
sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate
da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento
definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo
l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e
strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate
ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2.
L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21
settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte
ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante
la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo.
L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle
Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono
affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie
nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali dei flussi
informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei
trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
5. All'articolo 10,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2
dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo
periodo è soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le
parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo
sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102
del codice di procedura civile e"; d) è aggiunto, infine il seguente comma:
"6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie
previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente
tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell' ente, su
richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il
quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede
provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà
indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile
Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data
dal 1 aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del
medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza
tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.".
6. Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze una Commissione con il compito di
aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già
approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e
successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
(2 luglio 2009)