Cerchiamo di mettere insieme i pezzi per ricomporre il puzzle del Decreto Legge n. 78 (cosiddetto decreto anticrisi) così da avere un quadro più chiaro possibile e non farci trovare impreparati al rientro dalle ferie estive.

Permessi per assistenza a familiari con disabilità
Il nuovo Decreto Legge stabilisce che dal 1° luglio 2009, giorno dell'entrata in vigore della legge, ma senza valore retroattivo, è abrogato il principio introdotto nell'articolo 71 della L. 133/08 secondo cui il congedo retribuito di due anni ed i permessi lavorativi ex art. 33 della L. 104/92, per l'assistenza ai familiari con grave handicap, erano considerate vere e proprie assenze ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa.
Come ha fatto notare anche la Fish in una comunicazione congiunta con Cittadinanzattiva inviata al Ministro Brunetta, rispetto ai permessi usufruiti dalle persone con disabilità stessa, il trattamento riservato ai permessi garantiti ai familiari generava una discriminazione fra le agevolazioni, principio sanzionato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (leggi la comunicazione inviata al Ministro Brunetta /download.asp/file= comunicazione congiunta FISH-Cittadinanzattiva.pdf).
Per approfondire il tema sulle altre novità introdotte dall'art. 17 si rimanda all'articolo pubblicato sul nostro portale "Il decreto anti-crisi e le nuove competenze dell'INPS" ).

Nuovo ruolo dell'INPS
L'articolo 20 del Decreto Legge 78 introduce importanti novità circa il ruolo dell'Istituto rispetto alle controversie in materia di invalidità civile. L'articolo chiarisce infatti che il ricorso contro la valutazione medica dell'invalidità civile, a partire dal 1 gennaio 20101, non dovrà più essere notificato all'avvocatura di Stato e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non dovrà più essere considerato parte in causa in una eventuale controversia giudiziaria (litisconsorte) ma che si dovrà fare riferimento esclusivamente all'INPS. L'Istituto, inoltre, in un ottica di efficienza e di corretto utilizzo delle risorse e del personale adeguatamente formato, sarà autorizzato, tramite i suoi funzionari, a difenderlo nelle cause di I grado. A questo proposito, si precisa che il medico legale dell'INPS dovrà essere informato contestualmente alla presentazione dell'avvio dei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie e previdenziali assistenziali. Queste disposizioni volgono a modificare, quindi, l'articolo 10 della L. 248/05 che regolamenta il "Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari" ( cliccando qui è possibile leggere l'articolo 10 così come modificato dal decreto anticrisi ).
Ad ogni modo, non brillando, il testo della legge, per chiarezza, l'INPS ha di recente emanato la Circolare n. 93 esplicativa delle novità introdotte ).

Alcune osservazioni
Tralasciando, per ora, i commenti e valutazioni sulle modalità con cui questo esecutivo decide di affrontare questioni molto serie e che dimostrano, purtroppo, di stare radicandosi nel tessuto sociale piuttosto che scemare, lasciando prevedere un "lascito" per le generazioni a venire davvero drammatico, non possiamo non notare, però, come questo marasma di norme e principi non seguano una programmazione organica.
Come ha fatto notare anche la Fish nei giorni scorsi , le novità introdotte dal DL 78 in materia di semplificazione dell'accertamento dell'invalidità civile sono certamente apprezzabili e lo sarebbero ancora di più se il titolo assegnato all'articolo 20 non fosse "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile". Sarebbe stato più opportuno mettere in evidenza lo "sforzo" compiuto dal governo per rendere più semplice la vita delle persone con disabilità, nell'ottica di sviluppare un sistema che non certifichi la disabilità al fine di calcolare il risarcimento del danno ma che piuttosto ne valorizzi le capacità.
Stesso dicasi per la novità circa i permessi legati alla Legge 104/92 per i familiari che assistono persone con disabilità grave. Fino al 30 giugno tutti i dipendenti pubblici che rientravano in questo gruppo di lavoratori hanno visto ridotto il proprio stipendio sulla base del principio introdotto nella L 133/08 secondo cui i permessi 104 dovevano essere considerate delle vere e proprie assenze che andavano sottratte dal calcolo della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa. In altre parole, dal 1° luglio questo principio viene stralciato in nome delle "azioni di contrasto alla crisi". Seppur plaudendo questa correzione di un trattamento discriminatorio nei confronti dei familiari che si prendono cura e carico delle persone con disabilità, notiamo con rammarico che, in fondo, di principio forse non si trattava ma che era piuttosto, strettamente necessario far quadrare i conti tagliando indirettamente sulle persone con disabilità. Ci uniamo, poi, alla Fish, per la forte preoccupazione che desta la previsione di nominare una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità (comma 6 dell'art. 20 del decreto legge). L'intento è, quindi, quello di rimanere nell'attuale logica valutativa, contestata motivatamente da molti esperti del settore e da molti operatori, ritenendola ampiamente superata sotto il profilo scientifico e operativo.

30 luglio 2009