Disabili.com - Eliminati i campi non ritenuti necessari per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Non vengono inoltre richieste informazioni aggiuntive
 
Come sappiamo, dopo le bocciature del Consiglio di Stato, l'ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente)  è stato modificato nelle regole riguardanti le indennità legate alla disabilità. Nel calcolo dell'ISEE sono dunque state introdotte due modifiche transitorie, che resteranno in vigore fino alle modifiche al regolamento della disciplina del DPCM n. 159/2013. 
 
IL GOVERNO RECEPISCE LE SENTENZE. Le novità (si veda il decreto Legge 29 marzo 2016 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89 - in particolare art. 2 sexie), recependo le sentenze,  prevedono che pensioni di inabilità, indennità di frequenza e relative a sordità e cecità non vengano più rilevate ai fini Isee: non rientrano dunque nell'ammontare di reddito disponibile da calcolarsi quando si richiedano prestazioni socio assistenziali legate appunto all'Isee (e dunque al reddito).
A questa novità si affianca quella delle franchigie. Vengono eliminate quelle attuali, che sono sostituite da una maggiorazione di 0,5 punti nella scala di equivalenza per ciascun componente con disabilità (sia essa media, grave o non autosufficiente). 
Alla luce e in attuazione di queste novità, è stato quindi pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto numero 146 del 1 giugno 2016,  il quale aggiorna il modello DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione. In particolare, le modifiche non prevedono la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al precedente modello, ma eliminano invece campi non più necessari al calcolo dell'indicatore. 
 
COS'È LA DSU? Ricordiamo che la Dichiarazione Sostitutiva Unica è una dichiarazione che serve per calcolare l'ISEE,  che raccoglie informazioni sui componenti del nucleo familiare, e serve per l'accesso a prestazioni sociali agevolate (da prestazioni socio sanitarie e rette agevolate di università e asilo, etc). 
A seconda delle prestazioni che si intende richiedere, il modello DSU può essere calcolato nella forma MINI o nella sua forma estesa (con richiesta di info aggiuntive). E', questo secondo, il caso della presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità o non autosufficiente. 
 
NUOVO MODELLO DSU DISABILI. Nell'allegato A del decreto ministeriale si possono leggere le novità riguardanti il Quadro FC4 relativo ai Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE. Qui si trova il riquadro per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indenni tari non soggetti ad Irpef e non erogati dall'Inps, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità. 
 
Per maggiori informazioni cliccando qui potete leggere il testo del decreto interministeriale n. 146 del 1° giugno 2016
 
07 giugno 2016