Ripercorriamo passo passo la nuova procedura
aggiornata al 30 aprile 2010
Dal 1 gennaio
2010 è entrata in vigore la nuova procedura per l'accertamento
dell'invalidità civile/stato di handicap e disabilità (ossia attitudine
lavorativa per le persone con invalidità superiore al 45% ai fini
dell'inserimento nelle liste speciali previste dalla l. 65/99) .
Riportiamo
in sintesi i principali passaggi che adesso è necessario compiere per esser
sottoposti ai suddetti accertamenti e come questi vengono poi effettivamente
svolti.
Tutta la documentazione disponibile, a cui si farà riferimento nel testo, potrà essere visionata cliccando direttamente sulla parola sottolineata.
Per presentare
domanda di accertamento dell'invalidità civile/stato di handicap e
disabilità, il cittadino interessato dovrà, innanzitutto, recarsi presso un
"medico certificatore", vale a dire un medico (con qualsiasi tipo di
specializzazione, quindi non solo il medico di base o pediatra) che abbia
ottenuto l'autorizzazione da parte dell'INPS a procedere all'invio telematico
presso tale Istituto del certificato elettronico attestante la patologia da cui
è affetta la persona.
E'
importante precisare che sono abilitati a "certificare" solo quei medici che
abbiano fatto espressa richiesta di abilitazione e, quindi, non tutti i medici
di base o pediatri possono provvedere ad espletare tale compito.
Tali medici
dovranno redigere il certificato medico elettronico avvalendosi di un form
predisposto dall'INPS
(Mod.
C (certificato medico) Cod. AP68, visionabile in formato pdf), così
da rendere omogenea la procedura su tutto il territorio nazionale. Per sapere
quali sono i medici, ad oggi, a cui potersi rivolgere, è necessario consultare
l'elenco, suddiviso per Province, messo a disposizione sul sito dell'INPS
seguendo questo
link: www.inps.it, invalidità civile (logo in basso alla pagina)
---> Invalidità civile: l'elenco dei medici certificatori (in basso
alla pagina).
In risposta all''invio del certificato, il medico riceverà
un codice identificativo, che provvederà a consegnare alla persona
interessata che, a sua volta, dovrà riportarlo nel modello elettronico di
domanda per l'accertamento. A questo proposito, per poter inoltrare la
domanda ed attivare le procedure per l'accertamento, il cittadino dovrà munirsi
lui stesso di un codice PIN che gli consentirà l'accesso alle pagine del sito
INPS dedicate all'inoltro della domanda di accertamento.
Per
ottenere il codice Pin ai fini dell'ulteriore inoltro della domanda di
invalidità civile, stato di handicap o disabilità, il cittadino può presentarsi
di persona all'INPS oppure richiederlo telematicamente seguendo questo
link : www.inps.it (area blu, servizi
on-line) ---> Richiesta Pin On-Line ---> Assegnazione PIN
(sulla sinistra). In tale ultimo caso, il cittadino avrà subito via e-mail i
primi 8 caratteri alfanumerici, mentren gli ulteriori 8 caratteri gli
giungeranno, al domicilio indicato, per posta ordinaria.
Una volta ottenuto il PIN completo, il diretto interessato (cittadino/patronato/associazione) dovrà nuovamente accedere al portale dell'INPS e completare la domanda di accertamento dell'invalidità seguendo questo link : www.inps.it, Servizi On-line (area blu) ---> Per tipologia di utente.
E' importante
ricordare che tutti i cittadini possono avvalersi, per questa procedura, anche
del supporto di patronati o di associazioni, tra cui ANFFAS ( ed in
particolare gli sportelli locali SAI?). In tal caso, il cittadino
dovrà solo recarsi all'associazione di categoria o al patronato munito del
codice identificativo del certificato elettronico e chiedere che siano loro a
completare ed inviare, in sua vece, la domanda per essere sottoposto ai citati
accertamenti. Infatti, sia i patronati che le associazioni di categoria hanno un
loro Pin specifico, abilitato agli invii di massa e, pertanto, senza che il
cittadino abbia un proprio Pin.
L'istanza potrà considerarsi perfezionata solo quando sia il certificato medico che la domanda per l'accertamento saranno state inviate e da quel momento inizierà la maturazione di tutti quei benefici che possono essere per legge riconosciuti anteriormente alla visita d'accertamento (come per esempio le provvidenze economiche, che seppur riconosciute e liquidate successivamente, iniziano a maturare dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).
Successivamente
l'interessato sarà chiamato a visita.
Se la valutazione della Commissione ASL-INPS dovesse essere
adottata all'unanimità , allora tutti i benefici riconducibili
all'accertamento (di invalidità civile o stato di handicap) inizieranno a
decorrere immediatamente. Se, viceversa, la valutazione della Commissione
ASL-INPS dovesse essere adottata a maggioranza, allora la procedura
continuerà secondo le attuali dinamiche, ossia ponendo il verbale all'attenzione
della Commissione di II Grado presso le INPS Provinciali (ex Commissione di
Verifica Provinciale). Indipendentemente dal momento dell'effettiva liquidazione
delle provvidenze economiche e della concessione dei benefici assistenziali,
l'ammontare delle provvidenze economiche sarà comunque calcolato sempre a
partire dal mese successivo dalla presentazione della domanda.
L'erogazione dei benefici economici, a differenza di
quanto è avvenuto sino ad ora, sarà interamente curata dall' INPS: ciò
vuol dire che sarà una sola struttura, l'INPS appunto, ad occuparsi dei
pagamenti ma anche dell'accertamento degli ulteriori requisiti amministrativi
(cittadinanza, permesso di soggiorno, reddito, ricovero a tempo pieno) che, fino
a dicembre 2009, invece, erano a carico di Comuni e/o Prefetture.
Un'ultima annotazione in merito al ricorso giudiziale
avverso il mancato riconoscimento di quanto spettante. Il ricorso, da
presentare entro 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento, dovrà
essere notificato esclusivamente alle sedi Provinciali dell'INPS e non più anche
all'Avvocatura Generale dello Stato.
La Commissione che effettuerà la
visita di 1° grado sarà quella che attualmente è presente presso le
ASL composta anche dai rappresentanti di ed ora integrata anche da un
medicio dell'Inps; motivo per cui, in gergo, tale commissione viene già chiamata
"Commissione Integrata ASL-INPS" .
Da
segnalare che l'INPS si è lodevolmente impegnata a far si che l'intero iter (dal
momento in cui si incrocia certificato medico e domanda di accertamento al
momento dell'erogazione del beneficio) non superi i 120 giorni di durata.
Pertanto, dal momento della presentazione della domanda fino al momento
dell'erogazione delle provvidenze economiche, l'intera regia ricadrà sull'INPS,
assicurando in tale maniera un'uniformità di applicazione per tutto il
territorio nazionale, una governabilità attraverso un unico sistema informatico
dell'intera procedura ed assicurando al diretto interessato, la possibilità di
avere contezza dello stato dell'arte della propria pratica immettendo, anche
attraverso i soggetti intermediari sopra ricordati, il codice identificativo
della stessa.
L'intero meccanismo così come
delineato, una volta andato a regime, dovrebbe essere garanzia di una maggior
trasparenza, celerità ed adeguatezza per il sistema di accertamento
dell'invalidità civile e dello stato di "handicap".
La collaborazione
tra ANFFAS ed INPS, che si è intensificata in questi ultimi tempi precedenti
l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ha fatto si che alcuni nodi critici
venissero risolti o, quanto meno, venissero al pettine, così da poter
individuare, in sinergia, delle soluzioni "moderne", in linea quindi sia con la
nuova impostazione delineata dall'Istituto Previdenziale, sia con il principio
di protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità (cos' come
enunciato nella Convenzione ONU).
Tra il primo gruppo, annotiamo il
re-inserimento di Anffas nelle Commissioni di Verifica Provinciali, cosa
certamente non da poco. Per questo motivo, e sempre nell'ottica di non farci
trovare impreparati, Anffas sta invitando tutte le proprie strutture associative
interessate ad essere abilitate all'invio telematico delle domande, facendo leva
sulle professionalità già presenti all'interno delle associazioni che sono
coinvolte nelle attività degli sportelli S.A.I.? locali. Altro ottimo esempio di
fattiva collaborazione è stata l'inclusione dell'ipotesi che la domanda di
invalidità civile possa essere presentata anche dall'amministratore di
sostegno. Qualora si verificasse questo caso, l'interessato dovrà fare
riferimento alla Domanda
di Invalidità Civile - minorenne [ AP67 ] anche qualora il
richiedente fosse maggiorenne. Per coloro che, invece, abbiano più di 18 anni e
non si avvalgano di un amministratore di sostegno, il modello da utilizzare sarà
la Domanda di Invalidità Civile - maggiorenne [ AP66
]. .
Alla luce di quanto esposto, è evidente che la speranza è che questo nuovo sistema sia maggiormente efficace ed efficiente, ma noi associazioni vogliamo leggere questo cambiamento come un passo avanti verso un radicale cambiamento culturale e di approccio verso la disabilità, che superi le certificazioni basate su modelli medici (grande pecca di questa riforma è l'utilizzo, ancora, dell'ICD 9!) per abbracciare, piuttosto, i principi contenuti -anche- nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e giungere ad una progettazione personalizzata, che si moduli nel tempo e che ponga al centro la rimozione degli ostacoli e il principio di pari opportunità.
12 gennaio 2010
(ultimo aggiornamento: 30 aprile 2010)