Fonte www.superabile.it - Il Tar dell'Umbria si è espresso con un provvedimento cautelare emesso a favore di un alunno con disabilità iscritto a un istituto non pubblico, per l'assegnazione di un numero di ore di sostegno secondo le modalità richieste. Secondo l'Ordinanza del 7 marzo 2017 n. 47 depositata l'otto marzo 2017, la normativa ribadisce che l'amministrazione eroghi il servizio didattico in modo da assicurare le misure di sostegno necessarie per permettere all'alunno con disabilità di fruire del percorso d'istruzione, prescindendo dal tipo di scuola frequentata, con la presenza dell'insegnante di sostegno e le ore di docenza specializzata vanno assicurate nel rapporto ritenuto necessario attraverso il PEI (Piano Educativo Individualizzato), con riferimento alle specifiche e singole esigenze del bambino.

La Legge del 10 marzo 2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) afferma che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta. Una volta ottenuta la parità in base alla citata legge, le scuole, oltre all'insegnante di sostegno, devono garantire agli alunni con disabilità certificata: eliminazione delle eventuali barriere architettoniche; collaboratori scolastici (ex bidelli) per l'assistenza igienica e l'igiene personale; assistenti per l'autonomia e la comunicazione; il trasporto, su richiesta della scuola agli enti locali in base alle leggi regionali per il diritto allo studio.

Per quanto riguarda i contributi, con l'art. 1 comma 616 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017) lo Stato finanzia le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità con una somma pari a 23,4 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017.

21 marzo 2017