omino con grossa lente di ingrandimentoL'Inps dirama un messaggio con precisazioni operative: presto lettere ad alcuni dei beneficiari da riscontrare entro il 31 marzo

In data 25 gennaio 2011 l'Inps ha diramato un messaggio (messaggio n. 1740) contenente "Precisazioni operative riguardo le nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 dettate con la circolare 155/2010 (riguardante "Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità").

Il messaggio fornisce indicazioni operative in particolare in merito ai paragrafi 2 e 7 della suddetta circolare.

Nello specifico, riguardo al paragrafo 2 il messaggio fornisce indicazioni su come comportarsi per i parenti e gli affini di terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere siano affetti da "patologie invalidanti" .
Ricordiamo, infatti, che la L. 183/2010 (cosiddetto collegato al Lavoro ) ha ristretto la possibilità di godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti, oltre al coniuge, solo ai parenti o affini della persona con disabilità entro il secondo grado , ma ha comunque previsto che tale diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado in alcuni casi, tra cui quello che i genitori o il coniuge della persona con disabilità siano essi stessi affetti da patologie invalidanti (ovvero quelle individuate dal Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000).

A questo proposito, il messaggio INPS chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire di tale beneficio dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro medico legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/dei genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

Inoltre, riguardo al paragrafo 7 ( ambiti di applicazione ), l'INPS ricorda nel messaggio che gli uffici dovranno riesaminare le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado di persone con disabilità nonché quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza alla stessa persona con disabilità .

Ricordiamo, infatti, che il paragrafo 7 della precedente circolare, disponeva che gli uffici INPS dovessero riesaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande (con le caratteristiche di cui sopra) sia presentate a partire dal 24 novembre 2010 , ma anche le precedenti nei casi di cui sopra .

A proposito delle domande presentate da più familiari per la stessa persona con disabilità , ci sembra utile rammentare che il "collegato al lavoro" e i successivi chiarimenti dell'INPS hanno evidenziato che i giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per la stessa persona con disabilità , fatta eccezione per i genitori , anche adottivi, di figli con disabilità grave che ne possono fruire solo alternativamente , sempre nel limite di tre giorni al mese.

Tornando al messaggio del 25 gennaio, l'INPS indica ai propri operatori di sospendere i provvedimenti in corso a far data dal 23 novembre 2010 ed inviare a tutti gli interessati lettere specifiche per richiedere dichiarazioni atte a verificare la sussistenza di tali requisiti .

Se tali dichiarazioni non perverranno all'INPS entro il 31 marzo 2011 verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento con effetto dal 24 novembre 2010.

Ciò significa che tutti coloro i quali abbiano inoltrato richiesta per fruire dei permessi lavorativi nei casi sopra ricordati riceveranno (auspichiamo in tempi utili) una richiesta da parte dell'Inps che dovranno avere cura di riscontrare assolutamente entro e non oltre il 31 marzo 2011, al fine di evitare (nel caso in cui dovessero continuare, anche alla luce delle nuove disposizioni, ad avere diritto al beneficio) la sospensione del beneficio stesso, nonché la richiesta di rimborso per aver beneficiato, dopo il 24 novembre 2010, indebitamente dei permessi.

Ci sembra utile evidenziare che la persona che dovrà indicare il lavoratore prescelto per il godimento dei permessi, è la stessa persona con disabilità, fatta eccezione per quelle soggette a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno (per le quali la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dall'amministratore di sostegno – allegando decreto di nomina) o per quelle di minore età (per le quali la dichiarazione dovrà essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale).
Pertanto, nel caso ad esempio di una persona con disabilità intellettiva e/o relazionale non soggetta a interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, la dichiarazione dovrà essere dalla stessa direttamente sottoscritta.

Lo stesso vale ovviamente anche per la dichiarazione relativa alla "mancanza" dei genitori e/o del coniuge necessaria per estendere il beneficio ai parenti o affini di terzo grado.

Invitiamo pertanto tutti coloro i quali avessero presentato istanza per il riconoscimento dei permessi o stiano godendo degli stessi e rientrassero nelle ipotesi oggetto di modifica legislativa (parente o affine di terzo grado - beneficio alternativo) a vigilare con attenzione sul ricevimento di tale nota ed a riscontrare la stessa entro il termine del 31 marzo 2011.

Suggeriamo, tra l'altro, a coloro i quali rientrando nelle categorie di cui sopra valutino di avere diritto al beneficio alla luce delle modifiche legislative e dover provvedere all'integrazione della documentazione, ma non dovessero ricevere la comunicazione INPS entro i termini predetti (anzi, con qualche giorno di anticipo) di contattare l'Istituto per segnalare prontamente l'anomalia.

27 gennaio 2011

Per maggiori informazioni
Scarica il messaggio INPS n. 1740 del 25 gennaio

Leggi la nostra news "Collegato al lavoro: chiarimenti dall'INPS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica"