agenzia_entratePubblicata dall'Agenzia delle Entrate

Fonte www.superabile.it - Poche novità, restano le certezze: pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata a novembre 2011. Detrazioni fiscali immutate per figli a carico, acquisto di veicoli utili alla mobilità e di ausili tecnologici, ma anche detrazioni immutate per tutto ciò che attiene l'abbattimento delle barriere architettoniche, le spese sanitarie e l'assistenza personale.

Una la novità introdotta: quella sulla detrazione per l'acquisto del cane guida. Sparisce l'importo massimo di 18mila euro (Guida, giugno 2010), limite cui erano legate anche le detrazioni per l'acquisto di autoveicoli utilizzati per il trasporto del congiunto non vedente, e la detrazione può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. Nel dettaglio, la Guida 2011 specifica che "la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 238/2000). La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo".

Rispetto al 2010, la differenza è sostanziale: "La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico". La detrazione dunque non solo si svincola da un "limite massimo" ma, benché spetti una sola volta in un periodo di quattro anni come già sancito nella Guida 2010, può essere ripartita in quattro rate annuali.

Immutato invece il quadro delle agevolazioni fiscali generali. Le agevolazioni per i figli a carico con disabilità restano fisse a 1.120 euro se il bambino ha un'età inferiore a 3 anni e a 1.020 se il bambino ha invece un'età superiore. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, sia nella Guida 2010 che in quella 2011, e in ogni caso sono concesse sempre in funzione del reddito totale che non può superare i 95mila euro.

Quadro analogo al 2010 per le agevolazioni auto: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto, l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Sugli ausili tecnologici e i sussidi tecnici e informatici, il quadro è immutato: resta la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, resta l'Iva agevolata al 4%, resta la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti e anche la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

In merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, è sempre possibile godere della detrazione di imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012, mentre per le spese sanitarie resta immutata la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese.

Infine, si conferma anche il 2011 la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, nonché la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, a condizione però che il reddito del contribuente non sia superiore a 40mila euro.

Per maggiori informazioni

Scarica la guida

Consulta il sito www.agenziaentrate.it

22 dicembre 2011