Fonte www.disabili.com - Il sito disabili.com ha illustrato alcune situazioni e le relative norme concernenti la situazione delle barriere architettoniche nei condomini. Di seguito vengono riportate alcune tra le condizioni più frequenti e le risposte degli esperti sul tema.

RIFIUTO DEGLI ALTRI CONDOMINI - Prendiamo come esempio un caso sottoposto da un lettore di disabili.com: un inquilino di condominio chiede se la costruzione di una rampa di accesso esterna per una persona con disabilità può essere comunque possibile anche se, durante l'assemblea, alcuni condomini si sono opposti e si rifiutano di contribuire alle spese della rampa. Possono opporsi? Come farà la persona interessata? La risposta dell'Ingegnere Marchetti è chiara. Non c’è una legge che obbliga il condominio ad adeguare lo stabile.

La legge n.13 del 9 gennaio 1989 tutela il diritto della persona con disabilità ma non obbliga i condomini a partecipare alla spesa per l’adeguamento dello stabile. Anche se i condomini nell’assemblea condominiale negano l’installazione di una soluzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la persona con disabilità la può fare a spese proprie.

Sempre citando la legge n.13 del 9 gennaio 1989 si vede come la persona che lo richiede, pur avendo tutto il condominio contro la propria proposta di accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche, possa comunque trovare una soluzione: "(...) i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.”

INCIDENTI E RISARCIMENTO DANNI – Tra le norme basilari di sicurezza (prima ancora che di accessibilità), sembra scontato che in tutte le abitazioni ci debbano essere i corrimano laterali sulle scale, elemento che può aiutare la persona anziana, quella che fatica a deambulare, ma non solo. In realtà, dalle numerose segnalazioni, in molti casi riscontriamo che questo elemento non è sempre presente. Riportiamo due casi interessanti: Il primo è quello di un signore il quale, per raggiungere l'ascensore nel suo condominio deve salire alcuni gradini ma senza corrimano. A questo punto chiede: l'amministratore ha l'obbligo di installarlo anche se alcuni condomini si sono opposti per motivi di estetica?

La risposta dell'Ingegnere Marchetti è anche qui semplice e precisa: Il D.M. 236/89 ha reso obbligatoria la presenza del corrimano all’interno degli edifici, costruiti dopo tale data. In ipotesi di costruzione anteriore, l'installazione del corrimano deve essere deliberata da una assemblea condominiale con la maggioranza di cui all’art. 1136, 3^ comma del c.c. Questo è pertanto un obbligo che tutti i condomini devono rispettare, in caso contrario nell’ipotesi in cui si verifichi un sinistro riconducibile alla mancanza del corrimano, il condominio sarà costretto a risarcire i danni alla persona lesa ex art. 2051 del c.c.

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21 dicembre 2015