Fonte www.edscuola.eu - Le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono studenti con disabilità devono essere costituite con non più di 20 alunni. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tar di Palermo dello scorso 22 luglio che ha anche ritenuto che tale limite debba estendersi a tutte le classi.

La vicenda

La sentenza dei giudici siciliani è l’epilogo di una vicenda che ha coinvolto un istituto superiore della provincia di Trapani. Presso tale scuola era stata costituita per l’anno scolastico 2014-2015 una sezione del primo anno con 29 alunni di cui 2 ragazzi con grave disabilità. Alcuni genitori, una volta constatata questa anomalia nella formazione delle classi, avevano chiesto al preside lo sdoppiamento della classe medesima. Non avendo ottenuto però il risultato sperato si erano rivolti al Tar chiedendo ai giudici l’annullamento del provvedimento di formazione delle classi. In particolare, i ricorrenti facevano notare la violazione di alcune norme di legge, tra cui il Dpr 81/2009 che impone, per l’appunto, in presenza di alunni con disabilità grave, di formare le prime classi con un numero massimo di 20 alunni.

A ciò i genitori dei ragazzi aggiungevano che nella classe di circa 47 mq sarebbero presenti oltre ai 29 ragazzi anche 1 docente curriculare e 2 docenti di sostegno per un totale di 32 persone, numero che va comunque a sforare il tetto di 26 persone per aula fissato dalla normativa di settore a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e recante misure antincendio.

Le motivazioni

Per i giudici palermitani non possono esserci dubbi al riguardo, dato che la normativa in materia di formazione delle classi non lascia spazio a diverse interpretazioni. Ai sensi del Dpr 81/2009 «le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi» e non più di 20 in caso di presenza di alunni con disabilità.

Nulla è stabilito invece per le classi successive alla prima, ma per i giudici, una lettura improntata a parametri di logicità, in relazione alle esigenze di sicurezza e piena integrazione e apprendimento dei disabili, impone di ritenere che, in presenza di alunni con disabilità, il limite dei 20 alunni previsto per le classi iniziali debba considerarsi valido anche per le classi successive.

8 settembre 2015