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SARDEGNA, L.162: IL TAR DICE NO AL TAGLIO DEI FINANZIAMENTI


Sardegna, L.162: il TAR dice no al taglio dei finanziamenti


bilancia_giustiziaAccolto il ricorso dei familiari delle persone con disabilità

Già qualche anno fa, a cavallo degli anni 2008- 2009, Anffas Onlus aveva segnalato ad un familiare di una persona con disabilità sarda l'illegittimità dell'utilizzo dell'ISEE familiare quale criterio per verificare l'accessibilità ai contributi per i progetti personalizzati previsti dalla Legge n. 162/1998 in favore delle persone con stato di handicap grave (secondo l'art. 3 c.3 Legge n. 104/1992). Del resto l'Isee veniva utilizzato nel caso di specie anche per l'individuazione dell'entità del contributo.

Quel familiare adì il Tar Cagliari ed ottenne l'immediata sospensiva sul rigetto dell'istanza di finanziamento del progetto personalizzato.

Oggi, a distanza di anni, ancora sale agli onori della cronaca un provvedimento del Tar Cagliari (ord. n. 61/2012) che, nuovamente, sospende una serie di rigetti rispetto ad istanze di progetti personalizzati presentati da tutori, amministratori di sostegno e genitori di persone con disabilità. Anche in tal caso, il Giudice Amminsitrativo ha ritenuto che come parametro di riferimento non si dovesse prendere in consideraizone l'Isee della famiglia, ma della sola persona con disabilità, stante quanto previsto dall'art. 27 della L.r. n. 23/2005.

Del resto, occorre evidenziare che la delibera di Giunta Regionale impugnata (n. 46/50 del 16.12.2011 integrativa della precedente delibera 34/30 del 18.10.2011) riguarda in maniera specifica i parametri da utilizzare per l'ammisisone al finanziamento dei progetti personalizzati per l'anno 2012, ma sono ormai anni che tutte le Delibere di Giunta Regionale sul punto perpetuano, anno per anno, tali determinazioni, che, al di là della normativa regionale, sono in violazione di una ben più risalente e più importante fonte normativa, il Decreto Legislativo n. 09/1998.

Tale Decreto, all'art. 3 comma 2 ter, prevede che si tenga conto della condizione economica del solo richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora verta in una condizione di disabilità grave e tale principio è ormai del tutto consolidato, per qualsiasi altra ipotesi di prestazione sociale agevolata in ogni parte d' Italia. Pertanto, la Regione Sardegna dovrebbe prendere seriamente in considerazione la circostanza che l'aver riproposto, volta per volta, per l'accesso ai progetti personalizzati, delle determinazioni contrastanti con i principi sopra detti, ha generato censure da parte della Giustizia Amministrativa. Ancora una volta, quindi, le famiglie sono state costrette a rivolgersialla Giustizia per vedere rispettati dei diritti sanciti dalla Legge e ancora una volta hanno avuto ragione.

Ci auguriamo che questa triste tendenza abbia presto una fine. 15 febbraio 2012

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