Sardegna, L.162: il TAR dice no al taglio dei finanziamenti
Accolto
il ricorso dei familiari delle persone con disabilità
Già qualche anno fa, a cavallo degli anni 2008- 2009, Anffas
Onlus aveva segnalato ad un familiare di una persona con disabilità sarda
l'illegittimità dell'utilizzo dell'ISEE familiare quale criterio per
verificare l'accessibilità ai contributi per i progetti personalizzati previsti
dalla Legge n. 162/1998 in favore delle persone con stato di handicap grave
(secondo l'art. 3 c.3 Legge n. 104/1992). Del resto l'Isee veniva
utilizzato nel caso di specie anche per l'individuazione dell'entità del
contributo.
Quel familiare adì il Tar Cagliari ed ottenne
l'immediata sospensiva sul rigetto dell'istanza di finanziamento del
progetto personalizzato.
Oggi, a distanza di anni, ancora sale agli onori della cronaca
un provvedimento
del Tar Cagliari (ord. n. 61/2012) che, nuovamente, sospende una serie di
rigetti rispetto ad istanze di progetti personalizzati presentati da tutori,
amministratori di sostegno e genitori di persone con disabilità. Anche in tal
caso, il Giudice Amminsitrativo ha ritenuto che come parametro di
riferimento non si dovesse prendere in consideraizone l'Isee della famiglia, ma
della sola persona con disabilità, stante quanto previsto dall'art. 27 della
L.r. n. 23/2005.
Del resto, occorre evidenziare che la delibera di Giunta
Regionale impugnata (n. 46/50 del 16.12.2011 integrativa della precedente
delibera 34/30 del 18.10.2011) riguarda in maniera specifica i parametri da
utilizzare per l'ammisisone al finanziamento dei progetti personalizzati per
l'anno 2012, ma sono ormai anni che tutte le Delibere di Giunta
Regionale sul punto perpetuano, anno per anno, tali determinazioni,
che, al di là della normativa regionale, sono in violazione di una ben
più risalente e più importante fonte normativa, il Decreto
Legislativo n. 09/1998.
Tale Decreto, all'art. 3 comma 2 ter, prevede che si tenga
conto della condizione economica del solo richiedente la prestazione
sociale agevolata, qualora verta in una condizione di disabilità grave
e tale principio è ormai del tutto consolidato, per qualsiasi altra ipotesi di
prestazione sociale agevolata in ogni parte d' Italia. Pertanto, la Regione
Sardegna dovrebbe prendere seriamente in considerazione la circostanza che
l'aver riproposto, volta per volta, per l'accesso ai progetti personalizzati,
delle determinazioni contrastanti con i principi sopra detti, ha generato
censure da parte della Giustizia Amministrativa. Ancora una volta, quindi, le
famiglie sono state costrette a rivolgersialla Giustizia per vedere rispettati
dei diritti sanciti dalla Legge e ancora una volta hanno avuto ragione.
Ci auguriamo che questa triste tendenza abbia presto una
fine. 15 febbraio 2012
|