Fonte www.superabile.it - Il Decreto Legge “Crescita” n.34/2019, convertito con la Legge 58/2019 in vigore dal 30 giugno 2019, interviene con misure urgenti su un ampio quadro di azioni indirizzate alla crescita economica e alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
 
All’articolo 30 assegna contributi (a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)) in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019.
Nello stesso articolo sono indicate le opere pubbliche per le quali i comuni possono accedere ai contributi. Tra queste, al comma 3 lettera b), ci sono quelle per: sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 
Al successivo Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico (del 10 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2019 n.173), che specifica le modalità di attuazione della misura prevista dalla legge, è allegata la tabella B con gli interventi ammissibili a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per le tipologie di interventi realizzabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono segnalati: adeguamento strutturale di edifici e patrimonio, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche in ottica di mobilità sostenibile e infrastrutture per la mobilità.
 
L’ammontare del contributo, a fondo perduto, è assegnato sulla base del numero di abitanti del comune, da un minimo di 50 mila euro per una popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, ad un massimo di 250 mila euro per popolazione superiore a 250.000 abitanti.
I comuni assegnatari del contributo, pena la decadenza dal beneficio, sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019. Il MISE, verificato il rispetto dei tempi per l’inizio lavori, eroga la prima parte, pari al 50% del contributo assegnato, mentre il saldo è corrisposto solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato, ed ammonta alla differenza tra la spesa complessiva realmente sostenuta e quanto già erogato.
 
Per ogni dettaglio è possibile consultare il sito web del Ministero dello sviluppo economico.