Fonte www.superabile.it - La normativa nazionale in vigore sia per quanto riguarda gli spazi ed edifici pubblici, privati e privati aperti al pubblico, in relazione alla tipologia/funzione e livello di accessibilità prescritto, indica il medesimo numero di posti riservati alle persone con disabilità in un minimo di uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta.
Questo significa che se i posti complessivi sono venti un posto è comunque sempre riservato alla persona con disabilità e se i posti sono sessanta i posti riservati sono due (DPR 503/96 e DM 236/89).
 
I posti dedicati devono essere per norma opportunamente segnalati, posti in prossimità dei percorsi perdonali e dell’ingresso all’edificio. Questo ad indicare la loro facile raggiungibilità ed accessibilità. Pertanto la loro dimensione rispetto alla tipologia (a spina, a pettine, paralleli alla strada) deve essere tale da consentire di scendere dalla vettura e salire sul marciapiede (altro spazio pedonale predisponendo) e viceversa, quando necessario, con un opportuno raccordo con rampa. Nel caso di posti auto collocati parallelamente alla strada è necessario lasciare uno spazio libero tra le auto: la lunghezza del posto auto deve essere di minimo 6 metri. Mentre per garantire lo spazio per la discesa e salita nelle tipologie a pettine e spina la larghezza del posto auto complessiva non deve essere inferiore a 3,20 metri.
 
È ricorrente il caso, in particolare per i parcheggi condominiali in area comune, realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della norma che sia necessario ricorrere a una specifica richiesta inoltrata all’amministratore da parte del condomino con disabilità per l’individuazione del posto. L’assemblea condominiale e il regolamento può individuare il posto riservato che non diventa di proprietà esclusiva (in alcuni casi può essere definita una rotazione nell’utilizzo), poiché tutti i condomini hanno uguali diritti sull’area comune, quale è il parcheggio (ai sensi dell’articolo 1102 e 1117 Codice Civile).
 
In generale la gestione delle diverse situazioni verificabili in condominio deve essere demandata all’amministratore, e quindi all’assemblea, al quale deve essere inviata una raccomanda con la richiesta del condomino con disabilità, argomentata con le norme di settore, in particolare con l’articolo 8.2.3. Parcheggi – “Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura”.
 
Le norme regionali e i regolamenti comunali possono contenere misure migliorative nel numero di posti destinati e intervenire nell’applicazione e adozione per le diverse tipologie edilizie. Questo può essere il caso proprio dei condomini considerato che l’articolo precedentemente citato indica genericamente il “posto riservato”, non specificando se ad uso del condomino/residente o dell’visitatore con disabilità.