Negli ultimissimi giorni si sono avvicendate alcune prescrizioni su come valutare gli alunni con disabilità che hanno frequentato le varie classi di ogni ordine e grado ad eccezione di quelli dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che invece vengono ammessi automaticamente ai rispettivi esami di stato finali e per i quali vi sono state anche ulteriori precisazioni.

Queste in sostanza le modifiche, valide solo per questo anno scolastico 2019/2020 in virtù dell’emergenza Coronavirus:

1. ai sensi dell’articolo 1 comma 4 ter del DL  22/2020, come convertito con modificazioni, dalla Legge 41 del 6 giugno 2020, per tutte le prime classi e quelle intermedie di ogni ordine e grado di scuola (ad eccezione di quella dell’infanzia) il Dirigente Scolastico è tenuto a valutare, su richiesta della famiglia, sentito il consiglio di classe ed acquisito il parere del gruppo di lavoro operativo (ex GLHo che opera per la classe frequentata dallo specifico alunno) il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI e consentire la reiscrizione alla medesima classe (questo anche quando ci siano già state altre due ripetenze della stessa classe)

2. ai sensi della nota Ministeriale n. 793 del 8 giugno 2020, gli alunni con disabilità frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado (scuola media e scuola superiore) sono automaticamente ammessi all’esame finale di stato che devono sostenere in base al proprio PEI e valutati in base ad esso;

3. nel caso di non superamento della prova di esame, seppur commisurata al proprio PEI, l’alunno ripeterà l’anno scolastico.

Si ricorda che:

  • nel caso di esame finale di scuola secondaria di primo grado, se l’alunno sostiene prove differenziate, commisurate al suo PEI differenziato, può comunque acquisire, in caso di superamento delle stesse, il diploma;
  • nel caso di esame finale di scuola secondaria di secondo grado, se l’alunno sostiene prove differenziate, non equipollenti, avrà solo diritto, anche in caso le superasse, ad un attestato di credito formativo e non al diploma.   

Anffas ha ritenuto di ribadire questi principi ed altri ancora con la costruzione di pillole informative di più immediata percezione:

Tutte le pillole prodotte dall'Unità di Crisi Covid-19 di Anffas Nazionale sono disponibili qui